Da giovedì 12/10/2017 entreranno in vigore due importanti e nuove disposizioni previste dal Testo Unico Sicurezza legate all’attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).

Si tratta in particolare:

  • dell’obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, e non superiori a 3 giorni escluso quello dell’evento ( gli infortuni superiori a 3 giorni vengono già comunicati all’Istituto con la denuncia infortuni telematica);
  •  dell’obbligo di tenuta in modalità telematica del registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni e biologici.

Per l’attuazione di tali adempimenti l’INAIL sta predisponendo due nuovi applicativi che saranno resi disponibili nell’ambito dei servizi online del proprio portale, per l’invio telematico dei dati che costituiranno un archivio utile ai fini delle attività di analisi, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali attuate dal SINP.

Al momento non ci risulta che questa scadenza verrà ulteriormente prorogata. Seguiranno indicazioni operative dopo il rilascio dei due nuovi applicativi INAIL.

A proposito dell’obbligo di tenuta telemativa del registro degli esposti ad agenti cancerogeni, ricordiamo che il D.Lgs. 81/08 stabilisce appunto l’obbligo di valutazione di tutti i rischi. In particolare, rispetto ai rischi in esame, per qualsiasi attività che possa comportare la presenza di agenti cancerogeni o mutageni nell’ambiente di lavoro, si deve effettuare una valutazione del rischio espositivo al fine di prendere le adeguate misure di prevenzione e protezione.

I risultati della valutazione devono essere riportati in un documento con la specificazione dei criteri adottati per tale valutazione, delle misure di prevenzione e protezione applicate e/o previste e del programma per la loro attuazione.

La valutazione del rischio deve essere rinnovata periodicamente, almeno ogni 3 anni, e comunque ogniqualvolta si verifica un cambiamento delle condizioni che possono influire sull’esposizione dei lavoratori agli agenti.

Gli agenti cancerogeni e mutageni soggetti agli obblighi previsti dal presente titolo sono esclusivamente quelli definiti come tali dall’art. 234 del D.Lgs. 81/08. Fra questi rientrano anche i lavori comportanti l’esposizione a polveri di legno duro, saldatura inox, eccetera. Il Registro degli esposti a cancerogeni è istituito dal datore di lavoro quando sono presenti lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute (obbligo sorveglianza sanitaria).