Attraverso la circolare n.1 del 17 ottobre 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono state fornite le indicazioni operative necessarie per effettuare le comunicazioni di attivazioni dei buoni alle competenti Direzioni del lavoro.
La comunicazione va effettuata:

  • per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
  1. I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  2. Il luogo della prestazione;
  3. Il giorno di inizio della prestazione;
  4. L’ora di inizio e di fine della prestazione.
  • per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:
  1. I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  2. Il luogo della prestazione;
  3. La durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni (non viene quindi richiesta l’indicazione dell’ora di inizio e di fine della prestazione).

Il committente dovrà inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, (per Modena voucher.Modena@ispettorato.gov.it)

L’ e-mail dovrà essere priva di qualsiasi allegato e dovrà riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Si evidenzia che tali dati vanno quindi riportati direttamente nel testo della mail.

Per i committenti si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail. Dovranno essere comunicate anche le eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. È opportuno che i committenti conservino copia delle e-mail trasmesse.

Permane l’obbligo di effettuare anche la consueta attivazione dei voucher tramite la procedura on line dell’Inps o il call center, senza tuttavia dover rispettare il vincolo dei 60 minuti.
L’assenza della comunicazione alla DTL unitamente a quella di attivazione all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero. La violazione dell’obbligo di comunicazione alla DTL comporta invece una sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro ( sanzione minima applicabile 800 euro) in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa.

Il personale ispettivo dovrà comunque tenere in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 (8.10.16) e la circolare in argomento, rilasciata il 17 ottobre 2016.

La vostra sede CNA è a disposizione per fornire chiarimenti.

Si fornisce di seguito un facsimile del testo della e-mail da inviare.

FACSIMILE E-MAIL:

A (destinatario): Voucher.Modena@ispettorato.gov.it*
Oggetto: C.F e ragione sociale del committente
Testo: L’impresa (C.F. e ragione sociale ) comunica il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, con le seguenti modalità:
Lavoratore (dati anagrafici – nome/cognome data e luogo di nascita – o C.F.): _______________________________________; **
Luogo della prestazione: _______________________________________________;
Durata della prestazione:
giorno_____ dalle ore_____ alle ore _____;
giorno _____dalle ore _____alle ore _____;
giorno _____dalle ore _____alle ore _____

* la comunicazione va fatta alla DTL competente in base al territorio in cui viene svolta la prestazione
** in caso di utilizzo di un gruppo di lavoratori nelle stesse condizioni di tempo e di luogo si può inviare una sola comunicazione completa dei dati relativi a ciasun lavoratore