Come noto, dal 1° gennaio 2020, i committenti, appaltatori e subappaltatori che affidano ad un’impresa lavori o servizi in appalto, subappalto, affidamento (lavori caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso), devono richiedere a quest’ultima copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Le ditte appaltanti, peraltro, sono obbligate a consegnare al committente le copie delle deleghe.
Le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), possono, invece che le deleghe, consegnare al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza di requisiti espressamente indicati dalla norma.
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con il quale disciplina il rilascio del documento. In sintesi, ecco le indicazioni dell’Agenzia:
- Il certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali.
- Il certificato di sussistenza dei requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
- Il certificato è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali.
- L’impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, se necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che non sono coinvolti nei nuovi meccanismi imposti dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019 i versamenti delle ritenute operate a gennaio 2020 da un’impresa esecutrice di lavorazioni presso le sedi di committenti nei confronti dei lavoratori ivi impiegati, quando riferite a retribuzioni maturate a dicembre 2019. Ne deriva che le ritenute operate sulle retribuzioni di competenza di dicembre 2019, corrisposte entro il 12 gennaio 2020, possono essere versate entro il prossimo 16 febbraio unitariamente, senza ripartizione delle stesse in modelli F24 cointestati ai committenti, e possono essere versate anche operando la compensazione di eventuali crediti maturati. È inoltre stata preannunciata a breve l’uscita di una circolare dell’AE contenente chiarimenti sull’applicazione della norma.