La legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2016, l’estensione del beneficio dei voucher baby sitting e asili nido alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

L’INPS con la (tardiva) Circolare 12 dicembre 2016, n. 286, fornisce le istruzioni operative relative alle disposizioni del D.M. in oggetto, che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio.

Come per le lavoratrici madri dipendenti, anche quelle autonome o imprenditrici hanno la facoltà di richiedere per l’anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per servizi di baby-sitting (pagamento spese per una baby sitter) o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (pagamento asili nido).

Il beneficio, pertanto, è concesso alle suddette lavoratrici autonome aventi diritto al congedo parentale, e la richiesta di tale beneficio, da effettuare entro il 31.12.2016, comporta la rinuncia al congedo stesso. La domanda può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale.

Si ricorda che, per le lavoratrici in argomento, il diritto al congedo parentale è fruibile per un massimo di tre mesi dalla nascita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso del minore adottato/affiliato in famiglia.

Sono escluse dal diritto ai voucher:

  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 3 mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata, erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro.

Nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il pagamento viene effettuato direttamente alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione, da parte della struttura, della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

In questo caso, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, deve, comunque, verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l’infanzia o le strutture private accreditate presenti nell’elenco gestito dall’Istituto di previdenza, relativo all’anno 2016. Il servizio inoltre dovrà essere svolto entro e non oltre il 31 luglio 2017.

Nel caso di contributo per l’acquisto di servizi baby sitting, questo verrà corrisposto mediante voucher esclusivamente in modalità telematica (v. Circolare INPS n. 75 del 2016).

Si ribadisce che la domanda, da inviare esclusivamente in modalità telematica, deve essere presentata all’INPS entro il 31 dicembre 2016, con l’indicazione di uno dei benefici ai quali si intende accedere e per quante mensilità si intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. È inoltre necessario dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

Nel caso la madre volesse usufruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio.

Possono presentare domanda di beneficio le madri che alla data dell’11 novembre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1.9.2016) e fino al 31 dicembre 2016 si trovino nelle seguenti condizioni:

  • sia concluso il periodo teorico di maternità (tre mesi dalla data del parto, oppure cinque mesi dalla data di ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale);
  • non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia.

In sostanza, è possibile chiedere il beneficio per i figli nati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è pubblicato e consultabile sul sito web istituzionale dell’INPS, ed è altresì trasmesso all’indirizzo di posta elettronica della madre lavoratrice comunicato al momento della presentazione della domanda.

A seguito della comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell’INPS, la lavoratrice interessata deve procedere all’acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici; la mancata acquisizione del voucher telematico entro il predetto termine si intende come rinuncia al beneficio.

La lavoratrice ha la possibilità di rinunciare al beneficio dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la stessa procedura utilizzata per l’acquisizione della domanda.

In tal caso la lavoratrice che abbia effettuato l’appropriazione dei voucher, è tenuta alla restituzione dei voucher percepiti e non utilizzati.

Gli uffici del Patronato EPASA-ITACO della CNA di Modena sono a disposizione delle interessate per ulteriori informazioni e per la predisposizione delle eventuali domande.

SEDI EPASA ITACO:
MODENA – CASTELFRANCO E. – VIGNOLA – SASSUOLO – PAVULLO – FIUMALBO – CARPI – MIRANDOLA