Dal prossimo 31 agosto diverrà operativo il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, istituito con il D.lgs. 28 febbraio 2019 n. 39, uno dei 5 decreti legislativi emanati e che traggono origine dalla L. 86/2019 “Riforma dello sport”. Il nuovo registro verrà gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della Società Sport e Salute SpaTutti gli enti già iscritti all’attuale registro CONI verranno trasferiti automaticamente nel nuovo registro mantenendo tutti i diritti collegati all’attuale iscrizione.

Nel nuovo registro potranno essere iscritte “tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa”, il che fa presupporre che potranno essere iscritti sia gli enti sportivi che svolgono solo attività agonistica che quelli che svolgono solo attività formativa.

Per le nuove affiliazioni, la domanda di iscrizione al nuovo registro dovrà essere inviata, su richiesta della ASD /SSD, direttamente dall’ente affiliante, cioè dalle Federazioni sportive, Discipline sportive ed Enti di promozione sportiva, a cui la ASD o la SSD è affiliata. Con cadenza triennale il Dipartimento dovrà provvedere alla revisione dei dati ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro stesso. La cancellazione potrà avvenire su richiesta delle associazioni o società stesse, oppure d’ufficio a seguito di provvedimento della autorità giudiziaria o tributaria.

Un’importante considerazione: contrariamente a quanto accade con la cancellazione dal RUNTS (Registro unico del terzo settore), l’eventuale cancellazione dal Registro attività sportive non impone la devoluzione del patrimonio (N.B.: ciò significa, che se un’associazione si cancella o viene cancellata, può continuare a svolgere la propria attività e utilizzare il proprio patrimonio, ovviamente, senza più godere delle agevolazioni delle ASD/SSD iscritte).

Rispetto al testo originario del D. Lgs. 39/2019 in merito alla gestione e al contenuto del nuovo registro, la documentazione da depositare è stata modificata e semplificata: è stato eliminato, tra i documenti previsti per il deposito, sia lo statuto che il rendiconto economico-finanziario.

Personalità giuridica

All’art. 14 del decreto in commento, è prevista la possibilità per le Asd prive di personalità giuridica (cioè associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 e segg. del Codice Civile) di diventare associazioni riconosciute, cioè di ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta, anche in assenza di patrimonio minimo, mediante semplice iscrizione a cura del notaio nel nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche.