Dal 1 gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di “default” prevista dal Reg. UE n. 575/2013 art. 178 che introduce criteri più restrittivi rispetto a quelli sinora applicati.
Si tratta di una definizione che CNA sta fermamente contestando per la ricaduta che questa può avere sulle piccolo imprese e sui privati cittadini.

Il “default” riguarda il modo in cui banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.
La nuova definizione di default prevede che i debitori siano classificati come deteriorati (in default, appunto) quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (180 per le PA) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
  2. la banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente l’obbligazione senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie.

Ma quando un debito scaduto va considerato rilevante?

Banca Italia precisa che lo è quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

  1. 100€ per le esposizioni al dettaglio e 500€ per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (la c.d. soglia assoluta);
  2. l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (c.d. soglia relativa).

Superate entrambe le suddette soglie, parte il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto. Superate entrambe le soglie e i giorni di sconfinamento, il debitore è classificato in default.

Non c’è un divieto a consentire sconfinamenti oltre disponibilità sul conto o oltre il limite del fido, è una scelta che riguarda le singole banche e intermediari finanziari.

Altra novità: non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (i c.d. margini disponibili), il debitore si deve attivare per utilizzare il margine disponibile per saldare il debito scaduto.

Questo nuovo assetto, precisa Banca Italia, non comporta automaticamente la classificazione “in sofferenza” con segnalazione in Centrale Rischi. La definizione di “sofferenza” non viene toccata dalle nuove regole UE sul default. La classificazione di una cliente “in sofferenza” presuppone una valutazione complessiva del cliente e non deve essere basata su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento di un debito.
La novità apportata dal regolamento europeo consiste nel fatto che la classificazione “a sofferenza” deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario.

Tale nuovo assetto può, invece, avere impatto sui rapporti fra gli intermediari e i lori clienti, potendo comportare l’adozione di iniziative per la regolarizzazione del rapporto creditizio.
Per questa ragione Banca Italia ha inviato una comunicazione al sistema (alle banche, agli intermediari finanziari, alle capogruppo di gruppi finanziari) per chiedere agli operatori di adoperarsi per informare i clienti sull’entrata in vigore della nuova disciplina e sulle sue conseguenza.

Lo facciamo anche noi, con questa comunicazione, ribadendo che CNA si sta muovendo per cercare di modificare questo aggravamento (qui il comunicato stampa), anche alla luce di una situazione economica assolutamente straordinaria come quella attuale.

Ricordiamo che CNA è a disposizione per l’individuazione del rating aziendale, strumento importante per valutare la solvibilità dell’impresa.