Con la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) si prevede il rinnovo dei principali bonus in edilizia per tutto il 2021.

I commi 58-59 della Finanziaria, infatti, dispongono la proroga per l’anno 2021 delle seguenti detrazioni:

  • bonus ristrutturazioni;
  • bonus mobili;
  • ecobonus;
  • bonus facciate;
  • bonus verde.

La principale novità è l’innalzamento da 10.000 a 16.000 euro dell’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Il comma 60 ha inoltre introdotto che la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera b), n. 1, del comma 58, modifica l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2021 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:

  1. manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
  2. ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  3. realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  4. eliminazione delle barriere architettoniche;
  5. prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  6. cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  7. risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  8. adozione di misure antisismiche;
  9. bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

La lettera b), n. 2), del comma 58, proroga al 2021 la detrazione al 50% (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, secondo le modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare) prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Si ricorda che le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

 

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Il comma 58, comma 1, lettera a) proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del dl 63/2013, in materia di interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55%, poi elevata al 65%, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
  • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). La disposizione proroga altresì a tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

 

Detrazioni fiscali per il recupero/restauro della facciata degli edifici

Il comma 59 proroga per l’anno 2021 la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd. bonus facciate).

Si ricorda che il comma 219 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall’imposta lorda del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cd bonus facciate).

In particolare la norma stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

 

Detrazioni fiscali per parchi, giardini e terrazze

Il comma 76 proroga di un anno (a tutto il 2021) l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo.
L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.