Dal 1° gennaio, il trasferimento di contante in favore di soggetti diversi può essere effettuato se non superiore a 4.999,99 euro.
Il provvedimento parla di soglia che si applica ai trasferimenti di denaro tra “soggetti diversi”; pertanto il limite non vale per i trasferimenti in contante sul proprio conto corrente, ovvero prelievi e versamenti.
Si ricorda però che:
- il pagamento dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi deve avvenire con modalità tracciabile;
- è rimasto invariato il limite dei 1.000,00 euro per gli assegni bancari e circolari che devono recare l’indicazione completa del beneficiario e la clausola di intrasferibilità;
- è rimasto invariato il limite dei 1.000,00 per i soggetti che hanno optato per la L. 398/91 (quindi società e associazioni sportive dilettantistiche e di altri enti), i cui incassi e pagamenti superiori a tale limite, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati oppure secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.