Negli ultimi mesi, verosimilmente a causa della pandemia, si è verificato un aumento incontrollato dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Più volte, infatti, era stato lanciato un grido d’allarme da parte dei rappresentanti di categoria. Al fine di mitigare tale aumento e di spergiurare ritardi nella realizzazione delle opere, quindi, il Governo ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche. Tale meccanismo è previsto all’art. 1 septies della Legge n. 106/2021.

Come si determina la compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione?

La compensazione si determina applicando alla quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi rilevati da un apposito decreto ministeriale e comunque eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% se riferite a più anni.

Entro quando è possibile presentare istanza di compensazione?

Per le variazioni in aumento l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante apposita istanza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.

In che modo si farà fronte a queste compensazioni?

Ciascuna stazione appaltante potrà utilizzare nei limiti del 50% le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni progetto. Nell’ipotesi in cui tali risorse siano insufficienti, è facoltà delle stazioni appaltanti attingere al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, il quale è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ed ha una dotazione di 100 milioni.

 

Per maggiori informazioni:
Daniele Tanferri, responsabile Servizio Appalti Pubblici
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Pamela Michelini, Servizio Appalti Pubblici
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