Il nuovo Regolamento Comunitario 1169/11 UE in materia di etichettatura degli alimenti entrerà in vigore il 13 dicembre 2014 pertanto fino a quella data bisogna fare riferimento alla normativa attualmente vigente.
La nuova normativa per quanto concerne i prodotti venduti allo stato sfuso (i c.d. alimenti preimballati come recita il Regolamento 1169/11 UE) dice solamente che, ai fini della vendita diretta al consumatore, devono essere indicate le sostanze allergeniche rinviando tutto il resto al legislatore nazionale che dovrà comunque prima o poi pronunciarsi attraverso un proprio provvedimento di legge che ancora non c’è.
Questi invece sono gli elementi che dovrà contenere l’etichetta in caso di prodotto preconfezionato:
- la denominazione dell’alimento;
- l’elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la qualità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell’alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
- il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto;
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- una dichiarazione nutrizionale. (Tale ultimo obbligo entrerà in vigore il 13/12/2016).
Rispetto alla normativa attuale scompare l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione e del numero di lotto.
Dovrà essere indicato invece il paese di origine o il luogo di produzione che costituisce una novità di non semplice interpretazione, mentre diverrà nel 2016 obbligatoria la c.d. etichettatura nutrizionale attualmente facoltativa salvo alcuni specifici casi previsti dalla legge (es. quando viene indicata una dicitura nutrizionale come “prodotto a ridotto contenuto di zucchero”)..
Per ulteriori informazioni:
Giovanni Flori
Responsabile CNA Alimentare
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