Nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 16 maggio 2014, n. 78 recante la conversione del decreto legge 34/2014, la prima parte del cosiddetto “Jobs Act”.

Rispetto al provvedimento già convertito in legge, la CNA considera particolarmente positive le innovazioni introdotte perché miglioranole condizioni di accesso al mercato del lavoro, mediante il superamento di alcune delle rigidità normative introdotte dalla riforma Fornero.

Il contratto a termine è stato reso più flessibile:

  • Il contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere stipulato senza l’indicazione di una causale che giustifichi l’apposizione del termine. L’entrata in vigore di questa disposizione sancisce una grande vittoria per la CNA che ha sostenuto nel tempo la necessità che il contratto a termine acausale potesse avere una durata superiore rispetto a quella prevista in precedenza, per far fronte ai picchi e ai flessi che caratterizzano oggi l’attività produttiva.
  • Inoltre, il contratto a tempo determinato senza causale, potrà essere prorogato per massimo 5 volte, nell’arco di complessivi 36 mesi, mentre in precedenza era possibile una sola proroga.
  • Per quanto concerne il numero di contratti a termine che ogni datore di lavoro potrà stipulare, il nuovo tetto è fissato al 20%, calcolato sul numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è ammessa la possibilità di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. In ogni caso, tale limite può essere superato qualora il CCNL applicato preveda soglie maggiori a quelle di legge.

La sanzione amministrativa per il datore di lavoro, in caso di violazione dei detti limiti quantitativi, sembra migliorativa rispetto alla previsione iniziale di obbligo di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore a termine. Ciononostante, riteniamo molto pesante l’entità della sanzione pecuniaria, che potrà variare dal 20% al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, a seconda dell’entità della violazione.

Importanti novità riguardano i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per i quali non è più necessario apporre la causale. Per quanto concerne l’applicazione dei limiti quantitativi al numero di lavoratori che possono essere assunti in azienda mediante tale tipologia contrattuale, non sembra doversi applicare il tetto legale del 20%.

La CNA è soddisfatta anche delle novità normative introdotte in materia di apprendistato, in particolare rispetto:

  • Alla stabilizzazione degli apprendisti, necessaria per poter stipulare un nuovo contratto di apprendistato, oggi riguardante solo le imprese che occupano più di 50 dipendenti, nella misura del 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti.
  • Alla tematica della formazione pubblica, per la quale la nuova legge dispone che le Regioni provvederanno a comunicare, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di apprendistato, le modalità dell’offerta formativa pubblica. Nell’erogazione di tale attività di formazione le Regioni potranno avvalersi anche dei datori di lavoro e delle associazioni datoriali che si siano dichiarate disponibili.
  • Agli aspetti retributivi, per i quali, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, per il contratto di apprendistato di primo livello, la retribuzione spettante all’apprendista tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione almeno in misura pari al 35% del relativo monte ore complessivo. In questo modo, il datore di lavoro non sarà costretto a farsi carico dell’intera retribuzione dell’apprendista durante le ore specificamente dedicate alla formazione professionale dello stesso.

  • La CNA considera poi particolarmente rilevanti, in un’ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, le innovazioni normative introdotte in materia di documento di regolarità contributiva (DURC). In base alla nuova normativa, chiunque abbia interesse (compresa l’impresa medesima) a verificare la regolarità contributiva delle imprese nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse Edili, potrà farlo mediante un’interrogazione con modalità telematiche, che sostituisce ad ogni effetto il DURC. I requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica telematica, nonché le specifiche ipotesi di esclusione, saranno definiti, entro 60 giorni, con decreto ministeriale. Questa interrogazione telematica assume particolare importanza in materia di concessioni e appalti, in quanto la legge stabilisce che le stessa assolve all’obbligo di verificare il requisito della regolarità contributiva previdenziale e assistenziale delle imprese per la partecipazione alle procedure di affidamento.

    Infine, è stato disposto, a partire dal 2014, il rifinanziamento della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro, prevista per i contratti di solidarietà di tipo A, nei limiti di 15 milioni di euro annui. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti i criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della predetta riduzione contributiva.

    Sebbene lo stanziamento di risorse per favorire il ricorso ai contratti di solidarietà di tipo A possa di per sé essere considerato positivo, la CNA ritiene che, ad oggi, sarebbe maggiormente opportuno dare priorità ad un intervento volto al rifinanziamento del contratto di solidarietà di tipo B (cd. passivo), per far fronte alle reali esigenze delle imprese.