Con una modifica all’art. 19 bis1 del DPR 633/72, viene consentita la detrazione dell’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Lo stesso limite, ai fini della determinazione del reddito, consente la deduzione integrale del costo delle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni distribuiti gratuitamente. Prima della modifica il limite per la deduzione del costo era diverso da quello previsto per la detrazione dell’IVA; infatti, in precedenza il limite per la detrazione dell’IVA era di euro 25,82. E’ stata così eliminata questa differenza di importo che creava inutili complicazioni per le imprese.
La modifica entra in vigore il 13 dicembre 2014, in assenza di chiarimenti ufficiali in proposito si ritiene che sarà applicabile in relazione alle fatture ricevute per gli acquisti “effettuati” da tale data. Si ricorda che, per le cessioni di beni, “l’effettuazione” ai fini IVA si realizza alla consegna/spedizione dei beni oppure al pagamento del corrispettivo se il pagamento avviene prima della consegna/spedizione.
Dal 13 dicembre 2014 resta, quindi:
- detraibile l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni, di costo unitario non superiore a 50 euro, distribuiti gratuitamente con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- indetraibile l’IVA sulle altre spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, sostenute per l’acquisizione di servizi o per l’acquisto di beni di costo unitario superiore a 50 euro.
Viene poi previsto che, dal 13 dicembre 2014, non saranno considerate rilevanti ai fini Iva le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria di impresa di valore inferiore o uguale a 50 euro, e che, sempre dal 13 dicembre 2014 non saranno considerate rilevanti ai fini Iva le prestazioni gratuite, di valore inferiore o uguale a 50 euro, effettuate per l’uso personale dell’imprenditore o per altre finalità estranee all’impresa.
Alleghiamo un prospetto di sintesi relativo al trattamento, ai fini IVA e reddito, degli omaggi offerti dalle imprese.
![]() Allegata scheda omaggi |