A partire dal 2017, i soggetti passivi Iva avranno l’obbligo di trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, anche se a credito. L’invio della comunicazione avrà cadenza trimestrale anche per i soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche Iva con periodicità mensile. La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva dovrà essere spedita alle seguenti scadenze: 31/5 -31/8 -30/11-28/2.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al nuovo adempimento tutti i soggetti passivi Iva, con esclusione dei soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Cosa deve essere trasmesso

Devono essere trasmessi i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. I dati devono essere trasmessi anche in caso di liquidazione Iva a credito. In caso di contabilità separate ai fini Iva deve essere presentata un’unica comunicazione riepilogativa del periodo.

Come e quando bisogna trasmettere i dati

I dati devono essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in base a modalità che verranno definite da un apposito provvedimento. La comunicazione deve essere inviata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione dovrà quindi essere inviata entro le seguenti scadenze: 31/5 -31/8 -30/11 -28/2.

Sanzioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva è unita con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

Credito di imposta

Ai soggetti in attività nel 2017, obbligati all’invio del nuovo Spesometro trimestrale e alla comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva, è attribuito una sola volta un credito di imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico. Il credito di imposta spetta ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro.

Il credito di imposta non concorre alla formazione:

  • del reddito ai fini delle imposte sul reddito;
  • del valore della produzione ai fini IRAP.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a decorrere dal 1/1/2018.
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Le sedi CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.