L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con la risoluzione 18 aprile 2019 n. 46/E, che il mancato o tardivo invio della comunicazione all’ENEA, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a fruire della detrazione fiscale connessa agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non è, inoltre, prevista l’applicazione di alcuna sanzione nel caso in cui non si provveda a tale adempimento.
Tale posizione, sostenuta dalla CNA, deriva dalla lettura della disposizione recata dall’articolo 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013, comma aggiunto in sede di Legge di Bilancio 2018, che ha previsto l’invio telematico all’ENEA dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia in analogia agli interventi di riqualificazione energetica. Non si evince, infatti, dalla lettura della norma citata la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, né tanto meno dall’articolo 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, che reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione tra i quali, appunto, non rientra la comunicazione dei dati all’Enea.
Resta fermo l’obbligo dell’invio telematico dei dati all’Enea per gli interventi di ristrutturazione edilizia al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione dei predetti interventi.
Ricordiamo che la comunicazione deve essere trasmessa per i seguenti interventi:
- strutture edilizie consistenti in interventi di coibentazione
- infissi
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici
- elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1/01/2017 (al fine di fruire del c.d. “Bonus mobili”)
Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’01 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati decorre dal 11 marzo 2019.
Questo adempimento potrà essere seguito dal tecnico che ha effettuato l’intervento oppure anche da altro soggetto, cittadino compreso, solo qualora il tecnico fornisca tutti i dati richiesti nella pratica di invio.
Per maggiori informazioni contattare:
Stefano Borghi, CNA Cittadini – tel. 059 7476775 – sborghi@mo.cna.it
Daniele Tanferri, CNA Costruzioni – tel. 059 418548 – dtanferri@mo.cna.it
Giorgio Falanelli, CNA Installazione e Impianti – tel. 059 418546 – gfalanelli@mo.cna.it