In prossimità delle festività pasquali 2018 ecco alcune informazioni per l’etichettatura della colomba e dell’uovo di Pasqua prodotti artigianalmente.

LA COLOMBA PASQUALE

Ai sensi del DM 22/7/05 del Ministero delle politiche agricole, la denominazione “colomba” è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida ottenuto attraverso la fermentazione naturale di pasta acida, di forma irregolare ovale simile ad una colomba, avente struttura soffice e d’alveolatura allungata con una glassatura nella parte superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il 2% di mandorle riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione.

Ingredienti obbligatori:

  • Farina di frumento
  • Zucchero
  • Uova di gallina categoria A o tuorlo d’uovo o entrambi in quantità tali da garantire non meno del 4% di tuorlo
  • Burro in quantità non inferiore al 16% del prodotto finito
  • Scorze di agrumi canditi non inferiori al 15%
  • Lievito naturale da pasta acida
  • Sale

N.B. Se il prodotto è venduto allo stato sfuso, oltre alla denominazione dell’alimento, è sufficiente inserire gli ingredienti, evidenziandone gli allergeni e tenendoli a disposizione della clientela.

Se invece viene venduto allo stato preconfezionato alla denominazione di vendita e agli ingredienti vanno aggiunti in etichetta:

  • il termine minimo di conservazione (T.M.C.)
  • il nominativo e indirizzo del produttore o confezionatore o commercializzatore
  • la sede dello stabilimento di produzione
  • la quantità netta
  • le modalità di conservazione e le istruzioni per l’uso ove necessarie
  • il numero del lotto di produzione che è sostituibile con l’indicazione del TMC composto almeno da giorno e mese

In ogni caso, vanno sempre evidenziate le sostanze allergeniche.

Dal 13 dicembre 2016, per i prodotti venduti preconfezionati/preimballati è previsto l’obbligo di inserimento della tabella nutrizionale.

UOVO DI PASQUA

Per l’etichettatura dell’uovo di Pasqua di cioccolato va tenuto presente che:

  • Per “cioccolato” si intende il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri. Deve contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao e almeno il 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato.
  • Per “cioccolato al latte” si intende invece il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte. Deve contenere almeno il 25% di sostanza secca totale di cacao, il 14% di sostanza secca totale di origine lattica e il 25% di materie grasse totali.

A queste denominazioni di vendita si possono aggiungere altre diciture quali “fine”, “finissimo” ed “extra”, sempre che il prodotto contenga: nel caso del “cioccolato”, non meno del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26% di burro di cacao; nel caso del “cioccolato al latte”, non meno del 30% di sostanza secca totale di cacao e del 18% di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5% di grassi del latte.

Se il cioccolato contiene una percentuale fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao bisogna evidenziare in grassetto la locuzione “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao

Per i prodotti preconfezionati resta valido l’obbligo di inserimento della tabella nutrizionale come per la colomba pasquale.

Per maggiori informazioni: Giovanni Flori, responsabile CNA Alimentare – Tel. 059 418563 – flori@mo.cna.it