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L’invio telematico delle schede alloggiati attraverso lo sportello virtuale “alloggiati web” delle Questure è obbligatorio ai sensi dell’articolo 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza) e del Decreto del Ministero dell’Interno del 07 Gennaio 2013. Non si fa distinzione tra attività imprenditoriale e non imprenditoriale poiché l’obiettivo è quello di mettere l’Autorità di pubblica sicurezza nelle condizioni di rintracciare eventuali soggetti latitanti o le persone pericolose.

La comunicazione è pertanto obbligatoria per:

  • gestori di esercizi alberghieri;
  • gestori di altre strutture ricettive;
  • a chi fornisce alloggio in tende e/o roulotte;
  • proprietari e gestori di case e di appartamenti per vacanze;
  • affittacamere;
  • gestori di strutture di accoglienza non convenzionale (bed & breakfast, ostelli, alloggi turistico-rurali, residence);
  • case di riposo o case di salute.

Viene precisato inoltre che l’articolo 19 del Decreto Legge 119/2018, interpretando autenticamente l’articolo 109 del già citato T.U.L.P.S., stabilisce che gli obblighi di registrazione e di comunicazione si applicano anche ai soggetti che cedono, in locazione o sub locazione, immobili con contratti della durata inferiore a trenta giorni.
Pertanto i gestori della attività ricettive dovranno fornire servizio di alloggio solo a persone munite di un documento d’identità compresi i minori, comunicare i nominativi degli alloggiati entro 24 ore dal loro arrivo o, immediatamente, in caso di soggiorni inferiori alle 24 ore.

L’eventuale violazione prevede la denuncia alla Procura della Repubblica con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206,00.

In allegato la circolare della prefettura.

Per maggiori informazioni contattare Marco Poletti, responsabile CNA Turismo – cell. 348 2740103 – mpoletti@mo.cna.it