Il Ministero del lavoro ha disciplinato il Fondo di indennizzo destinato inizialmente a quelle imprese che hanno cessato l’attività o che la cesseranno entro il 31/12/2016. Il tutto dovuto dall’innalzamento dell’età pensionabile effettuato dalla riforma Fornero del 2011.
Tale indennizzo consiste nella possibilità di ottenere un anticipo pari al trattamento minimo pensionistico per un periodo massimo di 3 anni per coloro che hanno cessato l’attività o che la cesseranno entro il 31/12/2014.
I soggetti interessati sono i titolari di un’impresa sia individuale che societaria ed i propri coadiutori che esercitano
- Un’attività commerciale in sede fissa anche se abbinata a quella di somministrazione di alimenti e bevande in area pubblica;
- Agenti di commercio;
- Pubblico esercizio con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti).
Riguarda tutti coloro che
- hanno un’età superiore a 62 anni per gli uomini e di 57 anni per le donne;
- risultano iscritti nella gestione pensionistica INPS IVS-COM come titolare o collaboratore per almeno 5 anni.
Il pagamento dell’indennizzo resta comunque subordinato alla cessazione definitiva dell’attività commerciale, nonché alla riconsegna dell’atto autorizzativo per l’esercizio dell’attività necessaria solo per alcuni casi come ad esempio i pubblici esercizi, con la relativa cancellazione dal registro delle imprese commerciali presso la C.C.I.A.A. ( anche se effettuato in data successiva alla presentazione della domanda).
L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e spetta fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia che attualmente è di 66 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne.
Le imprese interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni e/o compilazione della relativa domanda presso la sede CNA di appartenenza.
![]() Allegato Circolare CNA.COM |