Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disponibile il Decreto Interministeriale del 29/05/2020 che individua i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità 600€ per il mese di aprile 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza di cui ai Decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai sensi dell’art. 44, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e come modificato dall’art. 78 del D.L. n. 34/2020.

Attraverso il Decreto viene incrementato il limite di spesa destinato al Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di:

  • Ammettere al pagamento le domande per l’indennità di 600€ riferite al mese di marzo 2020
  • Prevedere una indennità di 600€ per il mese di aprile 2020
  • Prevedere un’indennità pari a 1000€ per il mese di maggio 2020 per la quale sarà emanato un ulteriore e specifico Decreto interministeriale

Ai soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo la medesima indennità è erogata in automatico senza fare nuovamente domanda, dovranno invece presentare apposita istanza i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo).

Il D.M. prevede che le domande per ottenere l’indennità 600€ possano essere presentate dai professionisti dall’8 giugno 2020 alle casse di previdenza cui sono iscritti, che ne verificheranno la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo direttamente all’interessato.

Come fare domanda

L’indennità dovrà essere richiesta a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. In sede di domanda, che andrà presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali, i professionisti dovranno dichiarare:

  • di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;
  • di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;
  • di aver conseguito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019, oppure in caso di iscrizione a una Cassa tra il 2019 ed il 2020, di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore ai predetti importi;
  • di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 oppure di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero, in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza.