L’INPS, dopo aver dato i primi chiarimenti relativi all’incentivo alle assunzioni dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, ha fornito il dettaglio delle istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo nelle denunce contributive, mettendo a disposizione il modulo per la presentazione della domanda.

Riepiloghiamo di seguito i presupposti necessari per poter fruire dell’incentivo:

  1. Registrazione dell’azienda sulla piattaforma digitale ANPAL dedicata al reddito di cittadinanza e comunicazione della disponibilità di posti vacanti.
  2. Assunzione di un lavoratore che sia percettore del Reddito di Cittadinanza (opportuno appurare in fase di assunzione la sussistenza del requisito, chiedendo al lavoratore di consegnare copia dell’accoglimento della domanda da parte dell’INPS.
  3. L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo pieno e indeterminato, anche con contratto di apprendistato, e le successive trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale richieste dal dipendente (si ritengono agevolabili tutte e tre le tipologie di apprendistato non essendo diversamente specificato). Sono escluse dall’incentivo le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato intermittente, domestico, e con personale con qualifica dirigenziale. Sono, inoltre, escluse le prestazioni di lavoro occasionale.

Si precisa che per conoscere l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare apposita istanza di ammissione compilando il modulo telematico online inserito nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). L’INPS autorizzerà l’incentivo indicando l’ammontare massimo dell’agevolazione fruibile nelle denunce contributive. L’ammontare e la durata dell’agevolazione contributiva sono determinati dall’INPS in base al beneficio economico spettante al nucleo familiare all’atto dell’assunzione. Il beneficio contributivo sarà riconosciuto in base alla minor somma ottenuta comparando:

  • l’ammontare del beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, entro il tetto massimo di € 780 mensili;
  • i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, dichiarati nella domanda e calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nell’ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione a tempo parziale, spetta al datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire del corrispondente importo in misura inferiore rispetto a quanto calcolato per il rapporto a tempo pieno. La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Reddito di Cittadinanza già goduto dal lavoratore assunto, in particolare è pari alla differenza tra 18 mensilità (periodo massimo di erogazione del Reddito di Cittadinanza) e le mensilità già godute dal beneficiario fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Qualora l’assunzione avvenga successivamente all’intervento dell’Ente di formazione il beneficio contributivo sarà riconosciuto al datore di lavoro in base alla minor somma ottenuta comparando:

  • l’ammontare del beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, si ritiene determinato in misura ridotta al netto dell’eventuale quota spettante all’ente di formazione e, comunque, entro il tetto massimo di € 390 mensili;
  • i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, dichiarati nella domanda e calcolati, si ritiene anch’essi in misura ridotta, con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.

L’incentivo alle assunzioni è trasferibile ad altro datore di lavoro sia nell’ipotesi di cessione individuale del contratto a tempo indeterminato, sia in caso di trasferimento d’azienda. L’incentivo non è trasferibile ad altro datore di lavoro in caso di subentro per cambio di appalto. La restituzione dell’incentivo in misura pari all’intero ammontare, maggiorato dalle sanzioni civili (calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno), è previsto nel caso in cui l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei 36 mesi successi all’assunzione avvenga in seguito a:

  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato da parte del datore di lavoro al termine del periodo di formazione;
  • recesso dal contratto da parte del datore di lavoro durante il periodo di prova;
  • dimissioni del lavoratore per giusta causa.

L’agevolazione contributiva per l’assunzione di beneficiari Rdc è applicabile esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro che usufruiscono dell’agevolazione nel limite dell’importo de minimis. Fermi restando il rispetto del limite de minimis, il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto, anche da parte dell’Ente formatore, delle seguenti condizioni:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, il diritto agli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

  • il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato;
  • il datore di lavoro rispetti gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi;
  • il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione previsti dal collocamento obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge;
  • il datore di lavoro osservi le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che assumano o meno la natura di imprenditore, pertanto sono inclusi (a titolo esemplificativo) gli studi professionali.

L’esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari Rdc a tempo indeterminato e a regime di tempo pieno è cumulabile esclusivamente con l’incentivo occupazione Sviluppo Sud. Al momento l’INPS non ha indicato le modalità operative per la fruizione in cumulo dell’esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari Rdc e l’incentivo occupazione Sviluppo Sud.