Modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Le nuove disposizioni hanno ulteriormente ampliato e migliorato la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

Al miglioramento delle prestazioni erogate in caso di infortunio corrisponde una diversa misura del costo dell’assicurazione, con conseguente aumento del premio assicurativo annuo.

Si forniscono le prime indicazioni in merito alla disposizione in oggetto.

Ampliamento della tutela assicurativa

L’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell’ambito domestico in occasione e a causa dello svolgimento delle attività, prestate senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato/a, dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro.
L’ampliamento della tutela introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguarda innanzitutto l’abbassamento del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, che passa dal 27 per cento al 16 per cento. Inoltre, qualora l’inabilità permanente accertata sia compresa tra il 6 e il 15 per cento, viene corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente. Ai titolari di rendita, che versano in una o più delle condizioni menomative elencate è altresì riconosciuto l’assegno per assistenza personale continuativa. Infine, la tutela assicurativa opera per le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.

Premio assicurativo

L’importo del premio assicurativo, in relazione all’ampliamento delle prestazioni, è fissato dalla legge in euro 24,00 annui. Le modalità e i termini per assolvere all’obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, saranno disciplinati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per l’anno in corso, al fine di garantire la copertura assicurativa e in attesa dell’emanazione del predetto decreto, tenuto conto della scadenza del 31 gennaio 2019 fissata per il pagamento del premio, l’importo da versare entro la predetta data rimane invariato in euro 12,91. Il citato decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, al fine di allineare il predetto importo all’ammontare di euro 24,00 fissato dalla nuova normativa.

Pertanto, ai fini del rinnovo dell’assicurazione, le persone già iscritte devono versare entro il 31 gennaio l’importo di euro 12,91, indicato sulle lettere e sull’avviso di pagamento già recapitati dall’Istituto agli interessati, in attesa della predetta integrazione.

Decorrenza del nuovo regime assicurativo
Il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019.

Per maggiori contattare Cristina Vaccari, Patronato Epasa-Itaco Provinciale – tel. 059 7476780 – vaccari@mo.cna.it