È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato 13 marzo il Decreto Legge nr. 30 che introduce misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e congedi parentali per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In attesa di fornire le indicazioni tecniche, diamo qui una prima panoramica.

Quando è possibile il lavoro agile

Il genitore di figli conviventi sino a 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere le prestazioni lavorative con modalità agile, in tutto o in parte, per la durata della sospensione dell’attività didattica in presenza o comunque per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio o per la durata dell’eventuale quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Casi in cui il lavoro agile non sia possibile

Se il lavoro non può essere svolto in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza o comunque per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio o per la durata dell’eventuale quarantena del figlio disposta dall’ASL.
Questa possibilità è estesa ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Retribuzione

Per i periodi di astensione del lavoro illustrati, è riconosciuta, in sostituzione della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Gli stessi periodi di astensione sono coperti da contribuzione figurativa.

Covid, congedi parentali dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 sino all’entrata in vigore del decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo secondo quanto previsto dal decreto stesso con diritto all’indennità prevista e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Figli tra i 14 ed i 16 anni

In questo caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, sempre in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, di malattia Covid del figlio o di quarantena stabilita dall’Asl, di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Lavoratori iscritti alla gestione separata Inps e lavoratori autonomi

Queste categorie (ma anche il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari) per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino ad un massimo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate in caso di sospensione dell’attività didattica del figlio, di malattia Covid o di quarantena stabilita dall’Asl.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (legge 21 giugno 2017, n. 96). Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi, territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido (legge 11 dicembre 2016, n. 232), e può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre.

Quando non è possibile fruire dell’astensione

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo previsto del decreto, oppure quando non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione, a meno che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste dal decreto.

Misure di emergenza

Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, i territori in zona gialla osserveranno le stesse limitazioni valide per le zone arancioni. Nello stesso periodo, saranno considerate in zona rossa anche le zone nelle quali l’incidenza settimanale dei contagi della settimana precedente è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Nelle zone arancioni è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5,00 e le 22,00 da parte di un massimo di due persone, accompagnati da figli fino a 14 anni e a persone non autosufficienti conviventi. Questi spostamenti sono invece vietati nelle zone rosse.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, l’intero territorio nazionale sarà considerato zona rossa. In questi tre giorni, però, sarà possibile lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, all’interno della propria regione, una volta al giorno, tra le 5,00 e le 22,00 da parte di un massimo di due persone, accompagnati da figli fino a 14 anni e a persone non autosufficienti conviventi.

Durata del decreto

Il decreto entra in vigore il 13 marzo 2021 sino al 30 giugno 2021.