Si è concluso l’iter del decreto interministeriale che fornisce i criteri dello schema di polizza. Una garanzia prevista dalla legge del 2005 (dlgs 122/05) per chi acquista un immobili in costruzione. Il decreto che ora dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale era atteso da 17 anni e si aggiunge al decreto del ministero della giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 agosto, sul rilascio della fideiussione da parte del costruttore, altro punto delle garanzie previste dalla legge per chi sceglie di acquistare un immobile in costruzione.

La norma sulla stipula della polizza prevede l’obbligo, per il costruttore dell’immobile, di contrarre e consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, di una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori. La polizza deve assicurare la copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

In caso di inadempimento, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di escutere la fideiussione.

Il decreto che si compone di 3 articoli e contiene anche gli allegati che definiscono il contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.

Per la semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell’Allegato B – Scheda Tecnica, nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’Allegato C – Attestazione di conformità.

All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’Attestazione di Conformità, mentre l’Assicuratore rilascia copia di quest’ultima al notaio che ne fa richiesta. Nell’atto di trasferimento si dovrà inserire la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità.

 

Qui il testo del decreto e di seguito, invece, gli allegati:

 

CNA sta predisponendo un’iniziativa per illustrare questo adempimento agli associati.