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Imballaggi per alimenti (MOCA), ulteriori indicazioni

Il D.Lgs 29/2017, entrato in vigore dall’aprile del 2017, stabilisce le sanzioni in caso di non ottemperanza alle norme che disciplinano i materiali che vengono a contatto con gli alimenti, ossia:

Sono interessati a questo provvedimento chi produce o vende o utilizza materiali destinati a venire in contatto con prodotti alimentari.

Sono sanzionabili quei comportamenti che non vengono a rispettare le norme contenute soprattutto nei regolamenti 1935/2004 (CE) e 2023/2006 (CE). In caso di controllo da parte delle autorità preposte, se la violazione viene ritenuta di lieve entità, il problema si risolve con una semplice diffida ad adempiere entro un congruo termine stabilito dalla legge. In caso di violazione grave o comportamento recidivo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

Gli operatori economici comunicano tramite il SUAP all’Ausl competente per territorio che eseguono le attività regolamentate dai regolamenti comunitari in materia, rispettando tutte le buone pratiche di lavorazione. Sono esclusi da questo obbligo le attività di distribuzione diretta al consumatore finale. Si tratta di un adempimento che non riguarda direttamente l’impresa alimentare, ma quelle che producono i materiali per uso alimentare (MOCA).

La Determinazione del Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna di giugno 2018 ha stabilito che gli operatori economici del settore MOCA devono comunicare, all’autorità sanitaria territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono tale attività (ad eccezione degli stabilimenti che svolgono esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale).

Il modello da utilizzare per effettuare la comunicazione è l’Allegato 4 – Modello di Comunicazione per operatori materiali a contatto con alimenti (MOCA). Tale comunicazione dovrà essere effettuata dagli Operatori Economici “MOCA” attraverso la piattaforma regionale SUAPER ai SUAP competenti per territorio delle sedi operative in cui vengono svolte le attività, che provvederanno all’inoltro ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL competenti per territorio.

In attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, si specifica che gli operatori non devono pagare diritti sanitari in relazione a tale comunicazione.
Si riportano alcuni chiarimenti sui termini contenuti nel modulo per facilitare la compilazione:

Si ricorda che, ai sensi delle disposizioni del Regolamento 2023/2006 CE, i soggetti coinvolti devono garantire le buone pratiche di fabbricazione e devono istituire all’interno del proprio stabilimento un sistema di qualità efficace e documentato.

Gli operatori del settore alimentare devono controllare, attraverso il rilascio di specifiche dichiarazioni, che i loro fornitori siano in regola con le disposizioni dei regolamenti.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Flori, responsabile CNA Alimentare – tel. 059 418563 – flori@mo.cna.it

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