La certificazione dei corrispettivi è sicuramente uno dei punti di maggiore discussione e fonte di preoccupazione per le imprese del settore vending.
Dall’inserimento nella Legge Finanziaria 2008, con l’ipotesi della memorizzazione su supporto elettronico (distintamente per ciascun apparecchio) di ogni singola cessione di beni e prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici, all’ipotesi più recente di un supporto elettronico di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti e la loro trasmissione telematica alla piattaforma dell’Amministrazione Finanziaria. L’obiettivo per le associazioni di categoria, in funzione di tutela dei loro associati, è sempre stato quello di riuscire ad arrivare a una soluzione tecnica in grado di conciliare certezza dei dati, affidabilità nella loro trasmissione e trasparenza fiscale, con le esigenze di semplificazione ed economicità della gestione del sistema per non aggravare il settore di onerosi costi di gestione.
Per questo motivo uno dei punti fermi sul tavolo delle trattative era l’utilizzo degli strumenti che fanno parte del patrimonio d’innovazione, di tecnologia e di procedure software che il Settore ha sviluppato per il controllo in remoto delle operazioni effettuate tramite distributori automatici (in riferimento al comma 2 art 2 atto 162).
Con la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, nella seduta dell’11 giugno, finalmente sono state accolte le modifiche richieste relative al comma 2 dell’art. 2 dello schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni compiute attraverso distributori automatici.
Riportiamo, per completezza d’informazione, il comma sopra citato:
“[…]
d) con riferimento all’articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il quale stabilisce l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni di memorizzazione e trasmissione possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l’inserimento all’interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravi di costi per il settore; […]”
Per l’allegato completo, è possibile consultare questo link.
Il testo finale della norma sarà definito dal Governo solo dopo aver valutato i pareri ricevuti dalle Commissioni finanze di Camera e Senato.