Il Decreto Semplificazioni è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale“. Tra le disposizioni presenti nel Decreto Semplificazioni spiccano quelle relative al Codice dei contratti, D.Lgs. n. 50/2016, il Capo I recante “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” che riporta diverse modifiche, molte delle quali a tempo (fino al 31 luglio 2021).

Sottosoglia, procedure semplificate e affidamento diretto fino a 150mila euro. [Art.1, comma 2 e 3]

Fermo restando il principio di rotazione, gli appalti fino a 150mila euro saranno assegnati per affidamento diretto (precedentemente la soglia era a 40mila euro).
Sopra ai 150mila euro verranno attivate le procedure negoziate senza bando di gara, invitando 5 imprese per importi a base di gara fino a 350mila euro, 10 imprese per importi fino ad un milione di euro e 15 imprese per importi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 5,35 milioni di euro

Sottosoglia, tempi per l’affidamento [Art.1, C.1]

Le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro 2 mesi e le procedure negoziate in quattro mesi. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il RUP o all’esclusione dell’impresa in base all’imputazione delle cause del ritardo

Niente garanzia provvisoria [Art.1, comma 4]

Viene tolto l’obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia, salvo che la stazione appaltante non ne motivi la scelta.

Subappalto [Art.8, c.5-7]

Abrogata la deroga, precedentemente inserita con lo sbloccacantieri, che consentiva alle stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara un importo limite subappaltabile pari al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Rimane quindi il limite del 30% indicato nell’articolo 105, comma 5 del Codice dei contratti, sul quale si è espressa la Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019 causa C-63/18, secondo la quale il subappalto non può esser limitato, secondo il principio della maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici.

Lavori in corso [Art.8, c.4]

Il direttore lavori deve emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazione e il certificato di pagamento entro i successivi cinque giorni. I pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni dall’emissione del certificato. Devono essere riconosciuti alle imprese gli extra costi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria. La mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti-Covid non costituisce circostanza imputabile all’esecutore.

Cause di esclusione dalle gare [Art.8, c.5]

Elimina definitivamente la possibilità che un concorrente venga escluso a causa dell’irregolarità commessa da un subappaltatore. La misura era stata sospesa fino a fine anno dal DL Sblocca-cantieri. Introdotta la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce un’irregolarità grave (per importo o DURC)

Sospensione Codice Appalti [Art.8, c.7]

Prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il termine per decreto Sblocca Cantieri (Dl 32/2019) che sospende l’obbligo di servirsi di centrali di committenza, il divieto di appalto integrato e l’entrata in vigore dell’albo dei commissari di gara gestito dall’ANAC. Di conseguenza viene spostata di un anno, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti della sospensione.