In vigore dal 1° marzo 2022 la legge 25 febbrario 2022 n. 15 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, meglio conosciuto come “Decreto Milleproroghe” visto il contenuto di tale norma che prevede appunto la proroga di scadenze o il rinvio dell’entrata in vigore di alcune disposizioni.

Tra le novità rilevanti per il comparto casa, la detraibilità delle spese relative alle attestazioni, asseverazioni e visti di conformità dei bonus edilizi che, come specificato nell’art. 3 -sexies, “si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021”, andando quindi a coprire quel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto “antifrode” e la legge di bilancio 2022 in cui l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese era stato esteso a tutti i bonus ordinari.

Per quanto riguarda i Comuni che sono risultati beneficiari dei contributi (allegato A del DM 8 novembre 2021) per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio entro il 31 dicembre 2021, avranno tre mesi in più per affidare i lavori (art. 1 bis). I contributi in questione si riferiscono alle risorse inizialmente previste dalla Legge di Bilancio 2019 poi confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo di circa un miliardo e 700 milioni di euro, destinati ad interventi di:

  • tutela dal rischio idrogeologico;
  • messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con particolare attenzione per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sul fronte della liquidità delle imprese appaltatrici, l’art. 3 comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine precedentemente previsto (decreto legge 34/2020 art. 207 c. 1), entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore (Codice Appalti, art. 35, c. 18) può essere incrementato fino al 30%, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20%).

Sempre nel Decreto Milleproroghe 2022 è stabilito al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento alla normativa antincendio (art. 6) per scuole, asili nido, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento non si sia provveduto al predetto adeguamento.

Prorogato altresì di un anno al 31 dicembre 2022 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica (art. 10 bis) sia di quegli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Infine, è prevista (art. 11 c. 5-septies) proroga anche per tutto il 2022 degli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2019, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti, al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo.