Il Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020 presenta misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Ecco gli articoli di interesse per gli Enti Non Profit.

Art. 78 – Esenzioni IMU

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a 5 tipologie di immobili, in particolare, 2 riferite al nostro settore:

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’agevolazione sopra indicata (comma 1) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Per gli immobili di cui alla d), l’IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022, ma tale agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Art. 81 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

NB: il TAX CREDIT, di fatto, è destinato alle imprese che sostengono le associazioni sportive di dimensioni medio/grandi; tant’è che vengono escluse da tale agevolazione le associazioni e società sportive che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/91!

Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Il credito di imposta è riconosciuto entro un limite massimo complessivo di spesa, pertanto, nel caso in cui le risorse risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, sarà effettuata una ripartizione in misura proporzionale.

Sono escluse dall’agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con DPCM, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della disposizione.

L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti degli aiuti de minimis.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il corrispettivo sostenuto per le spese in campagne pubblicitarie costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Importante affermazione contenuta nel decreto-legge: rispetto ai numerosi contenzioni con l’Agenzia delle Entrate, in merito alla qualificazione delle sponsorizzazioni tra le spese di pubblicità e NON tra quelle di rappresentanza, che toglie ogni dubbio interpretativo e la considera una ”PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA”. Tale conferma vale per tutti, anche per i soggetti che hanno optato per la L.398/91.