È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo».

Si tratta di un provvedimento che entra in vigore il 3 dicembre 2021 e che si basa su tre linee di intervento:

  • ampliamento delle fattispecie discriminatorie (anche pre-assuntive e anche organizzative);
  • ampliamento del campo soggettivo di applicazione (datori di lavoro con almeno 50 dipendenti);
  • ampliamento delle attività: a quella descrittiva si affianca quella progettuale (certificazione di parità);
  • definizione di un articolato sistema di sanzioni (per omissioni) e premiale (per virtuosismo).

Sostanzialmente:

  • Il concetto di discriminazione di genere viene esteso alla fase della selezione del personale;
  • Viene introdotto il concetto di discriminazione indiretta, inerente:
    • agli aspetti di natura organizzativa, o che incidono sull’orario di lavoro, che sfavoriscono illegittimamente le donne;
    • a quei trattamenti che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, vedono la lavoratrice costretta a una posizione di svantaggio rispetto agli altri dipendenti, o limitano le sue opportunità di partecipazione e creano ostacoli alla carriera.
  • L’obbligo di rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile viene esteso alle aziende con oltre 50 dipendenti; per le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti è prevista solo la facoltà di redigere tale rapporto.
  • Dal 1° gennaio 2022 è prevista la Certificazione della parità di genere. Si tratta di un attestato per le aziende, pubbliche e private, che abbiano redatto il rapporto e messo in atto particolari misure per la riduzione del divario di genere, in termini di parità salariale a parità di mansioni e di opportunità di crescita all’interno dell’azienda, per le politiche di gestione delle differenze di genere e per la tutela della maternità.

Alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere verrà concesso un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro non superiore all’1%, con un limite massimo di € 50.000 annui per azienda.

La certificazione della parità di genere garantirà anche un punteggio premiale nell’assegnazione di fondi e nelle gare pubbliche.

 

Seguiranno approfondimenti.