Ieri, giovedì 22 luglio 2021, è stato approvato il decreto-legge contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Le decisioni deliberate riguardano la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Green Pass
Come si ottiene il Green Pass?
- Per il territorio nazionale è sufficiente che siano trascorsi 15 giorni dalla prima dose del vaccino, mentre per l’Europa è valido solo dopo la seconda dose. A seguito della vaccinazione, il green pass ha validità per 9 mesi;
- a seguito di un tampone negativo (valido per 48 ore);
- a seguito della guarigione dal Covid-19 (valido per 6 mesi).
Una circolare del Ministero della Salute ha chiarito che, coloro che hanno contratto il Covid-19 e che sono guariti, possono effettuare una sola dose del vaccino purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione.
Per sapere come ottenere il Green Pass clicca qui.
A partire dal 6 agosto, questa documentazione sarà richiesta poter poter svolgere le seguenti attività:
- accedere a servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- accedere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- accedere a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- andare a sagre e fiere, convegni e congressi;
- accedere a centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- frequentare i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso (con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione);
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- accedere ai concorsi pubblici.
Per andare incontro alle esigenze di coloro che dovessero necessitare di tamponi, è stato deciso un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
Il Green Pass non sarà obbligatorio, invece, per il soggiorno in alberghi e strutture ricettive, ad eccezione dell’accesso ai servizi al chiuso, tra cui i servizi di ristorazione (sala colazione, sala ristorante, ecc), le zone spa, le palestre, i centri benessere, ecc.
Per coloro che non rispetteranno le nuove regole, sono previste sanzioni.
Infatti, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati ad operare previa esibizione del Green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Zone a colori
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto, i due parametri principali saranno:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Per restare in zona bianca le Regioni:
- dovranno avere un’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:i
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;
oppure - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%.
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;
Lo spostamento da zona bianca a zona gialla verrà determinato dalle regioni in cui si verifichino le seguenti condizioni:
- l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%;
- qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
oppure - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
Lo spostamento da zona gialla a zona arancione avverrà nel caso in cui si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Le Regioni passeranno in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%.
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
Misure per gli eventi sportivi
Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive si applicano le seguenti prescrizioni:
- in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso;
- in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
per accedere a una sagra parrochiale serve il green pass?
Buongiorno Lara,
sì, dal 6 agosto il Green Pass sarà necessario anche per le sagre parrocchiali.
Buona giornata,
CNA Modena