grafici

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 pone le imprese di fronte alla necessità di verificare l’adeguatezza dei propri modelli organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di fronteggiare un evento così straordinario e imprevedibile.

La protezione dell’integrità psicofisica dei dipendenti, anche dai rischi biologici cui eventualmente sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative, rappresenta un obbligo specifico per il datore di lavoro. In particolare, occorre considerare – accanto alla previsione generale dell’art. 2087 c.c. – le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 (cd. “T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) la cui violazione, a determinate condizioni, potrebbe esporre le società alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti.

È da sottolineare che, laddove le misure di prevenzione attuate non fossero idonee ad evitare la propagazione del Coronavirus tra i dipendenti, la malattia o – nei casi più gravi – il decesso dei lavoratori contagiati, si potrebbero evidenziare i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con eventuale conseguente responsabilità del datore di lavoro, se fosse dimostrata una relazione tra il contagio e la violazione delle norme di prevenzione.

Se da questi eventi si individuasse un interesse o un vantaggio per la società (ad esempio, nel mantenimento della regolare prosecuzione della produzione in assenza di un’adeguata valutazione dei rischi e dell’adozione delle necessarie precauzioni, o nel risparmio dei costi per il mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva), l’ente potrebbe subire una contestazione ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 231/2001 – “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Il rischio è tutt’altro che trascurabile poiché, al di là del danno reputazionale, questa disposizione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che nel massimo può giungere sino a 1.549.000 euro, oltre a sanzioni di tipo interdittivo (dal divieto di pubblicizzare beni o servizi fino all’interdizione dall’esercizio dell’attività).

Nel contesto attuale, così drammatico e inedito, le scelte da compiere sono estremamente delicate, essendo necessario contemperare le esigenze di salute dei lavoratori con l’obiettivo di garantire, per quanto possibile e in condizioni di sicurezza, la continuità aziendale. Ciò anche per mitigare i danni economici derivanti dall’emergenza COVID-19.

In questo senso è pertanto necessario che le imprese, anche con il supporto dei propri Organismi di Vigilanza, effettuino un costante monitoraggio dei numerosi provvedimenti di urgenza emanati e di prossima pubblicazione.

Per garantire l’implementazione e il rispetto delle misure di prevenzione sarà necessaria una stretta collaborazione tra l’organo direttivo, i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro (RSPP, RLS, Medico Competente, Preposti alle emergenze) e i responsabili delle risorse umane, anche attraverso la costituzione di appositi “gruppi di lavoro” che possano essere un punto di riferimento per i dipendenti in caso di necessità.

Infine, per verificare la tenuta del sistema in relazione alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo adottato dalla società, significativo sarà anche il ruolo dell’Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo dovrà infatti assicurare l’intensificazione di tempestivi flussi informativi reciproci con l’organo direttivo e gli altri soggetti deputati alla gestione del rischio, nonché promuovere apposite verifiche straordinarie sull’idoneità preventiva contro il Covid-19 dei propri modelli organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il tutto implementato da un’adeguata rendicontazione interna e verso l’Organismo di Vigilanza di tutte le iniziative intraprese dalla società a protezione dei lavoratori.

Per maggiori informazioni contattare:
Fabio Casalin, tel. 331 6257091 – fcasalin@mo.cna.it