Il D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise) stabilisce che il consumo di gas naturale è soggetto ad accisa erariale ed alla relativa addizionale regionale.
L’importo dell’accisa indicato nelle fatture/bollette è differenziato a seconda che si tratti di fornitura di gas per uso civile piuttosto che per uso industriale/commerciale e, in particolare:

ACCISA PER USO CIVILE

  1. per consumi fino a 120 metri cubi annui: € 0,044 per metro cubo;
  2. per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: € 0,175 per metro cubo;
  3. per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: € 0,170 per metro cubo;
  4. per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: € 0,186 per metro cubo.

ADDIZIONALE REGIONALE PER USO CIVILE

  1. per consumi fino a 120 metri cubi annui: € 0,022 per metro cubo;
  2. per consumi superiori a 120 metri cubi annui: € 0,0309874 per metro cubo.

ACCISA RIDOTTA PER USO INDUSTRIALE/COMMERCIALE

  1. per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui: € 0,012498 per metro cubo;
  2. per consumi oltre a 1.200.000 metri cubi annui: € 0,0074988 per metro cubo.

ADDIZIONALE REGIONALE RIDOTTA PER USO INDUSTRIALE/COMMERCIALE

  1. per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui: € 0,006249 per metro cubo;
  2. per consumi oltre a 1.200.000 metri cubi annui: € 0,0051646 per metro cubo.

L’applicazione dell’accisa ridotta è prevista per le seguenti casistiche di utilizzo del gas metano:

  • attività industriali produttive di beni e servizi;
  • attività artigianali;
  • attività agricole;
  • attività di commercio al dettaglio, ivi comprese le cd. “forme speciali di vendita al dettaglio” (vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita su catalogo) e di commercio elettronico;
  • attività di commercio all’ingrosso;
  • attività di intermediazione commerciale (es. agenti e procacciatori) e comunque non direttamente connesse alla vendita;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, birrerie, caffè, gelaterie, pasticcerie, etc.);
  • attività svolte nel settore alberghiero;
  • attività di ristorazione;
  • esercizio di impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • esercizio di attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.

Nella risoluzione n. 1 del 14 giugno 2004, l’Agenzia delle Dogane riconosce al contribuente la possibilità di applicare l’aliquota agevolata per usi industriali, non solo per i locali in cui si svolgono le prestazioni effettuate ai fini produttivi, ma anche per quelli in cui si svolgono attività connesse, purché ubicati all’interno del recinto dell’impresa.
L’accisa agevolata per usi industriali/commerciali non è applicata in modo automatico dal fornitore ma deve essere richiesta dall’impresa direttamente al proprio fornitore attraverso la presentazione di un modulo per la richiesta di applicazione dell’accisa agevolata sui consumi del gas a cui andrà allegato il certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio, ovvero Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

Qualora abbiate il dubbio di avere le imposte applicate con l’aliquota non corretta, potete rivolgervi ad ASQ Energia, nella persona di Claudio Ferrari t. 059-7409029, inviando una copia completa della fattura e della visura camerale all’indirizzo mail asq.claudio@mo.cna.it.

Rispetto all’argomento, è possibile contattare anche
Daniele Bonacorsi
, Resp.le Politiche Territoriali della CNA,
t. 059/418556
dbonacorsi@mo.cna.it

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