CNA ricorda a tutte le imprese artigiane del settore dell’autotrasporto (Trasporti e Logistica) alcune modifiche che il legislatore ha apportato in tema di welfare.

Il D.lgs 148/2015 è intervenuto prevedendo un complessivo riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e ha previsto l’obbligatorietà di versamento per tutte le categorie che non versavano il contributo per la cassa integrazione.

In questo ambito la bilateralità artigiana ha provveduto, in forza di legge, ad attivare un proprio Fondo di Solidarietà Bilaterale denominato FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) per garantire ai lavoratori, nei settori non coperti dalla cassa integrazione ordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa vigente.

L’adesione al fondo è obbligatoria per tutte le aziende artigiane e per quelle che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti sociali dell’artigianato; pertanto rientrano nel campo di applicazione anche le aziende artigiane dell’autotrasporto.

Il versamento a FSBA non è divisibile da quelli destinati ad EBNA (Ente Bilaterale dell’Artigianato) stabiliti dagli accordi interconfederali dell’artigianato (che le imprese dell’autotrasporto già versavano).

A partire dal 1° gennaio 2016 il versamento unico per le imprese artigiane è composto da due voci:

  • una quota fissa di 7,65 € al mese per 12 mensilità (91,75€) – per ciascun dipendente, anche per i dipendenti con contratto part-time e apprendistato;
  • una quota percentuale pari a 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico datori di lavoro e una quota di 0,15% della medesima retribuzione imponibile previdenziale a carico del lavoratore (quota trattenuta direttamente in busta paga). La quota a carico del lavoratore decorrerà dal 1° luglio 2016, qualora l’operatività del fondo fosse antecedente a tale data, l’incremento dell’aliquota verrà parimenti anticipato.

Queste quote percentuali non sono divisibili e pertanto sono dovute per intero attraverso versamento mediante F24 a EBNA. Le quote, fisse e percentuali, decorreranno dai versamenti relativi al mese di marzo 2016, con recupero delle prime due mensilità dell’anno.

La quota complessiva di 91,75€ è comprensiva dei € 40,00 annuali che già le imprese versavano per la bilateralità, quota che per l’anno 2016 era stata sospesa in attesa delle nuove modalità di versamento.

I vantaggi che possono derivare dai versamenti alla bilateralità sono riassumibili in:

  1. prestazioni a favore delle imprese (es.: allestimento automezzi adibiti all’attività aziendale, ecc.) e dei loro lavoratori dipendenti. Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda al sito EBER;
  2. sostegno al reddito dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Le sedi CNA restano a disposizione per chiarimenti in merito.