Ad oggi, l’Agenzia delle Entrate non è intervenuta con i chiarimenti necessari al fine di determinare correttamente il valore del benefit in caso di assegnazione di autovetture aziendali ad uso promiscuo a dipendenti e amministratori.

La legge di bilancio 2020 ha, infatti, previsto che la percentuale che concorre alla formazione del reddito, per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, vari in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica e non si applichi più un’unica percentuale (30%) per tutti i veicoli.

Non è certo se con il termine “contratti stipulati” si intenda l’accordo di cessione del mezzo aziendale al dipendente o piuttosto la stipula del contratto di acquisizione, locazione finanziaria o noleggio del veicolo stesso da parte dell’impresa datrice di lavoro.

Data l’imminente necessità di elaborare le buste paga del mese di luglio, in attesa delle indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate, si consiglia di procedere secondo i seguenti criteri:

  • contratto di assegnazione auto al dipendente ANTE 1° luglio 2020: continuare ad utilizzare le tariffe incluse nelle tabelle ACI in vigore fino al 30 giugno 2020;
  • contratto di assegnazione auto al dipendente POST 1° luglio 2020:
    • se il contratto di acquisizione/locazione finanziaria/noleggio auto è anteriore al 1° luglio 2020: utilizzare le tariffe incluse nelle tabelle ACI in vigore fino al 30 giugno 2020, rimanendo salva la possibilità di rettificare gli importi in sede di conguaglio in relazione ai chiarimenti che verranno forniti dall’Agenzia delle Entrate;
    • se il contratto di acquisizione/locazione finanziaria/noleggio auto è posteriore al 1° luglio 2020: utilizzare le tariffe incluse nelle tabelle ACI in vigore dal 1° luglio 2020.

Seguiranno indicazioni non appena l’Agenzia delle Entrate fornirà i chiarimenti attesi.