Il recentissimo decreto legge che ha disposto misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina ha introdotto misure di contenimento dei prezzi del carburante. In particolare, il decreto ha previsto che, per l’anno 2022, il valore di buoni concessi dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorra alla formazione del reddito nel limite di 200 euro per lavoratore. 

Data la complessità dei criteri dettati da legge e dalla prassi per determinare il reddito di lavoro dipendente, la nuova disposizione non è di facile inquadramento.

In attesa dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, in base alla struttura della disposizione, forniamo comunque una prima analisi di quelli che potrebbero essere gli ambiti della disciplina agevolativa e i criteri operativi da seguire.

Elementi della disciplinaIndicazioni della normaValutazioni in via interpretativa
DestinatariLa misura è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato (in forza presso imprese, professionisti, enti non pubblici, ecc.)- Percettori di redditi assimilati (tirocinanti, co.co.co.): la rubrica della norma (“Bonus carburante ai dipendenti”), così come la disposizione non cita i percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, ma non si esclude che, in virtù della condivisione dei criteri di determinazione del reddito, gli stessi siano da considerare come ammessi al regime in commento; – Natura individuale o collettiva della misura a sostegno: sia il riferimento al tetto (da valutare “per lavoratore”) che il richiamo al comma 3 dell’art. 51 porterebbe a concludere che la misura di sostegno non debba necessariamente inserirsi in una politica di welfare collettivo rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi e possa rappresentare un benefit individuale o comunque selettivo
BeneficioL’agevolazione è limitata al valore di buoni per l’acquisto di carburante. Il beneficio consiste nella non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir- Rimborsi spese: sia la descrizione che il richiamo al comma 3 dell’art. 51 porta a concludere che rimborsi di spese sostenute al dipendente (in quanto somme) non possano essere considerate in tale ambito agevolativo; – Altri titoli: l’agevolazione opera esclusivamente in caso di concessione di buoni carburante e non si estende a titoli che diano accesso ad altre tipologie di beni; – Rilevanza fiscale e contributiva: in virtù dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, la non concorrenza alla formazione del reddito prevista per i buoni carburante fino al valore massimo di 200 euro annui genera risparmi sia in termini di ritenute alla fonte che di contribuzione
Limite di retribuzione agevolata e relazione con il tetto del comma 3L’agevolazione opera nel limite di 200 euro per lavoratore. Entro tale limite, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3- Contatore ed effetti dello stesso: sembra debba trattarsi di un valore esente fino al raggiungimento del tetto fissato (200 euro); solo un’eventuale eccedenza dovrebbe rilevare ai sensi e agli effetti di quanto disposto al comma 3 (applicazione della franchigia di 258,23 euro e, al superamento di tale limite, integrale concorrenza a formare il reddito); – Imputabilità nel contatore dei buoni: potranno usufruire del contatore in esame (art. 2, D.L. n. 21/2022) i buoni carburante che usciranno dalla sfera patrimoniale del datore di lavoro per entrare nella disponibilità del dipendente entro il 12/1/2023, in ossequio al cosiddetto criterio di “cassa allargato” che viene applicato per la determinazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. punto “Applicazione temporale”); – Rapporto con gli altri benefit: con l’entrata in vigore della presente disciplina, i buoni carburante devono essere considerati inizialmente a parte, fino al raggiungimento del tetto di 200 euro annui, per poi invece confluire, per la quota eventualmente eccedente, nel parametro ordinario di 258,23 euro, di cui al comma 3
Fonte della retribuzione in naturaLa concessione del buono carburante avviene a  titolo  gratuito- Contesto agevolato: in considerazione del richiamo al comma 3 e stante l’applicazione già avvenuta in occasione del raddoppio del limite intervenuto per le annualità 2020 e 2021, si ritiene che l’esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito possa applicarsi non solo quando la concessione dei buoni sia frutto di una liberalità una tantum disposta per l’anno, ma anche quando tale benefit sia scelto dal lavoratore nell’ambito delle opzioni a disposizione per la fruizione del proprio credito welfare annuale maturato in funzione del contratto collettivo o di un regolamento aziendale
Deducibilità del costo per il datore di lavoro - Assimilazione: In merito al trattamento fiscale per l’impresa, si deve ritenere che il costo sostenuto dalla stessa per l’acquisto dei buoni benzina rientri tra i costi interamente deducibili ai sensi dell’art.95 del Tuir. L’art.95 Tuir prevede infatti che le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili nella determinazione del reddito e comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, “salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1”. Quest’ultimo inciso prevede la limitazione di deduzione non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, ma è applicabile esclusivamente se erogati per “opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”. Si ritiene che tale eccezione non risulti applicabile per il bonus in oggetto in quanto carente dei requisiti soggettivi (possibilità di erogazione anche ad un singolo dipendente) e delle finalità (acquisto carburante) e che sia consentita, quindi, l’integrale deducibilità del costo sostenuto dall’impresa
Applicazione temporaleL’agevolazione si applica per l’anno d’imposta 2022. Il provvedimento è in vigore dal 22/03/2022- Decorrenza operativa: l’agevolazione è applicabile con le retribuzioni corrisposte dal 22/3/2022 (es. busta paga di marzo corrisposta il 27/3/2022 oppure il 10/4/2022 che includa il valore dei buoni benzina consegnati nel mese); – Ambito temporale: l’agevolazione (come avvenne negli anni 2020 e 2021 col raddoppio del limite del comma 3) si estende a tutto l’anno d’imposta (retribuzioni 2022 percepite entro il 12/1/2023); in sede di conguaglio è possibile riconsiderare la disciplina intervenuta e applicare il relativo regime agevolativo a partire dalle retribuzioni dell’inizio dell’anno
Registrazioni su LUL e Certificazione Unica - Effetti della disciplina speciale: in considerazione della disciplina speciale ad essi riservata, si ritiene opportuno rendicontare con apposita voce paga il valore dei buoni carburante per archiviare la stessa separatamente sia per le operazioni di conguaglio che per la compilazione della Certificazione Unica 2023 (redditi 2022); per il corretto svolgimento delle operazioni finali (conguaglio e CU) si dovranno censire e riconsiderare in via separa anche gli eventuali buoni benzina assegnati al dipendente nelle prime due mensilità dell’anno, perché valutate e archiviate a valere sul parametro ordinario di 258,23 euro. Seguiranno indicazioni procedurali in merito.

I principi sopra espressi sono rappresentate nelle successive esemplificazioni.

Esempio 1

Nel corso dell’anno d’imposta 2022, al dipendente sono riconosciuti:

  1. a)      uno o più buoni carburante fino a saturare il limite di legge nel limite fissato dalla nuova legge, pari a 200 euro; gli stessi sono esenti (art. 2, D.L. 21/2022);
  2. b)      uno o più buoni acquisto, diversi dai buoni carburante (es. buoni spesa o su piattaforme di e-commerce) per altri 150 euro; l’importo è esente in quanto compreso entro la soglia di esenzione di 258,23 euro (art. 51, c. 3, Tuir)

Esempio 2

Al dipendente sono riconosciuti solo buoni carburante per 300 euro e nessun altro benefit in natura ; il valore complessivo dei buoni carburante è esente: 200 euro sono esenti ai sensi dell’art. 2 del D.L. 21/2022 e i restanti 100 euro sono esenti in quanto entro la soglia di esenzione di 258,23 euro, generica, di natura residuale, di sui al comma 3 dell’art. 51 del Tuir.

Esempio 3

Al dipendente sono riconosciuti solo buoni carburante per 500 euro e nessun altro benefit in natura à il valore esente è limitato a 200 euro (art. 2, D.L. 21/2022), mentre i restanti 300 euro, superando la soglia di 258,23 euro sono imponibili (art. 51, c. 3, Tuir).

Esempio 4

Al dipendente sono riconosciuti:

  1. uno o più buoni carburante del valore complessivo di 400 euro; 200 euro sono esenti ai sensi dell’art. 2 del D.L. 21/2022 e i restanti 200 euro vanno valutati nell’ambito della franchigia e con le regole del comma 3 dell’art. 51 del Tuir;
  2. un buono acquisto, diverso dai buoni carburante, per altri 150 euro; il valore complessivo da considerare nell’ambito del comma 3 dell’art. 51 del Tuir è di 350 euro (200 + 150) e superando la soglia di 258,23 euro è imponibile integralmente.

Si evidenzia come i buoni carburante possano rappresentare un’opportunità da valutare con l’impresa al posto di un eventuale indennità casa-lavoro che sarebbe invece soggetta dal punto di vista contributivo e fiscale.