L’Agenzia delle Entrate, con una recente circolare, ha risolto i problemi connessi alla riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva indicata nelle fatture emesse nel 2017.

Il mancato coordinamento tra le nuove disposizioni previste per la detrazione e la registrazione delle fatture di acquisto, in riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017, viene risolta con la seguente interpretazione: la detrazione Iva è consentita se è avvenuta l’esigibilità dell’imposta e se il contribuente è in possesso della fattura. In mancanza di uno dei due requisiti la detrazione dell’Iva non può essere operata.

Il momento di RICEZIONE della fattura di acquisto diventa quindi determinante per stabilire l’anno in cui la detrazione può essere operata:

  • Se la fattura è ricevuta nel 2017 la detrazione deve essere operata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al 2017 e la fattura può essere registrata nei registri Iva fino al 30/4/2018.
  • Se la fattura è ricevuta nel 2018 la detrazione Iva deve essere operata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al 2018 e la fattura può essere registrata nei registri Iva fino al 30/4/2019.

Secondo questa nuova interpretazione delle disposizioni interne – fondata sulle regole dettate dalla Direttiva comunitaria IVA – l’Agenzia delle Entrate indica che qualora una fattura relativa ad una operazione effettuata nel 2017 sia stata ricevuta nel 2018, il termine per esercitare il diritto alla detrazione con la registrazione non è il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 nel quale la fattura è stata emessa), ma il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2018, nel quale la fattura è stata ricevuta).
Il momento di ricezione della fattura può emergere dalla posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino in modo certo la ricezione del documento. Nei casi diversi da quelli appena citati la ricezione della fattura deve emergere da una corretta tenuta della contabilità (nello specifico dalla numerazione progressiva delle fatture ricevute).
La circolare dell’agenzia precisa inoltre che sono fatti salvi e non sono sanzionabili i comportamenti difformi rispetto alle indicazioni sopra riportate tenuti dai contribuenti prima della emanazione della circolare di chiarimento. In particolare ci si riferisce a coloro che hanno fatto concorrere alla liquidazione del mese di dicembre l’iva relativa a fatture datate 2017 anche se ricevute nel 2018 (entro il 16 gennaio 2018).

SCHEMA RIEPILOGATIVO