È stato pubblicato il provvedimento n. 165110 del 28/8/2017, che interviene sulle modalità per effettuare la cessione del credito d’imposta sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici sostituendo la precedente normativa (pubblicata l’8/6/2017).

  1. CHI PUO’ CEDERE IL CREDITO

Il credito d’imposta scaturente dall’ecobonus può essere ceduto dai:

  1. Condòmini beneficiari della detrazione fiscale;
  2. Cessionari del credito i quali, a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

Questi soggetti, anziché usufruire della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito d’imposta in favore:

  1. dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi in esame (ad esempio, le imprese di installazione impianti);
  2. di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

In ogni caso, è sempre esclusa la cessione del credito in favore delle Amministrazioni pubbliche.

  1. IL CREDITO CEDIBILE

Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’irpef lorda, calcolata sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del:

  • 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal D.M. 26/06/2015 del Mise.

Il limite massimo di spesa detraibile (e quindi il relativo credito d’imposta cedibile) ammonta a 40.000 euro, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata, o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per eseguire i lavori per la quota a lui imputabile, oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il cessionario può disporre del credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e, sempreché, il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento. Dal momento in cui il credito diventa disponibile, il cessionario ha, a sua volta, la facoltà di cessione dello stesso.

  1. ULTERIORI POSSIBILITA’ PER I SOGGETTI “INCAPIENTI”

Una possibilità in più è offerta ai cosiddetti “incapienti (in breve sintesi, i pensionati con un reddito complessivo costituito solo da pensione non superiore a 7.500 euro annui, i lavoratori dipendenti con reddito non superiore agli 8.000 euro, e i lavoratori autonomi con reddito non superiore ai 4.800 euro per anno. Si tratta, cioè, di condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area”. Questi ultimi, a differenza degli altri soggetti, possono anche cedere il credito d’imposta agli istituti di credito e altri intermediari finanziari, oppure cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione ordinaria del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.

  1. ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEL CREDITO

Il Provvedimento prevede specifici adempimenti sia per il condomino che per l’amministratore. Il condomino cedente, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando il proprio nome, cognome e il codice fiscale, nonché la denominazione e il codice fiscale del cessionario. La comunicazione va fatta entro il 31 Dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

L’ amministratore del condominio, a sua volta deve:

  • comunicare annualmente, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e il suo ammontare, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31/12 dell’anno precedente e alle quali il condomino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
  • consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico della comunicazione effettuata all’agenzia delle entrate.

I c.d. condomini “minimi” o “mini-condomini” che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato l’amministratore, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio. Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito a lui spettante dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate (sempre in via telematica) la quale provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

  1. UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA RICEVUTO 

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in 10 quote annuali di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione con il modello F24 avvalendosi solo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota-parte di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata in quelli successivi ma non può essere richiesta a rimborso. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

Nel caso di utilizzo di un importo di credito d’imposta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici delle Entrate.