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Con la conversione in legge del DL 193/2016 è stata confermata, con alcune modifiche rispetto al testo originario, la definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia.

La definizione agevolata riguarda i carichi affidati ad Equitalia negli anni tra il 2000 e il 2016.

I ruoli definibili possono riguardare: imposte dirette, iva, tributi locali, ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta, contributi previdenziali, premi assicurativi inail.

Sono invece esclusi dalla definizione agevolabile gli importi dovuti per: iva sulle importazioni, recupero aiuti di Stato, multe ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. In merito alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, sono agevolabili solamente gli interessi calcolati sulle sanzioni.

Il contribuente deve presentare un’apposita richiesta, entro il 31 marzo 2017, utilizzando il modello (DA1) messo a disposizione da Equitalia sul proprio sito internet.

Nel modello il contribuente deve indicare:

  • i carichi che intende definire;
  • la modalità di pagamento scelta (unica soluzione o a rate, con un massimo di cinque)
  • l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi che si intendono definire.

In caso di pagamento rateale la norma dispone che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 (tre rate di pari importo) e il restante 30% nel 2018 (due rate di pari importo).

Entro il 31 maggio Equitalia comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Sempre Equitalia, entro il 28/2/2017, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nel 2016 per i quali, alla data del 31/12/2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento, oppure non inviata l’informazione di presa in carico, o ancora notificato l’avviso di addebito di crediti contributivi.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo d’acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e per il debito residuo non è possibile chiedere la rateazione (ad esclusione dei carichi non precedentemente dilazionati e per i quali, alla data di conversione del decreto legge, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento).

La presentazione della dichiarazione per la definizione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa. Sono inoltre sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni (con riferimento alle rate in scadenza dopo il 31/12/2016). L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativo e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, salvo nel caso di alcune situazione ben definite dalla norma.

La definizione agevolata è ammessa anche in caso di rateazione già in corso a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Le sedi sono a disposizione per le informazioni del caso.