Con il DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n.163 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sanzioni collegato al Regolamento UE n.517/2014 che disciplina i gas fluorurati ad effetti serra.
La disciplina sanzionatoria entrerà in vigore dal 17 gennaio 2020 e risulta oltremodo pesante prevedendo infatti sanzioni amministrative molto elevate (e diversificate a seconda della tipologia di violazione).
Di seguito riportiamo le principali novità introdotte dal decreto in merito alle sanzioni previste.
Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra: Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria: da 20.000,00 € a 100.000,00 €.
Controllo delle perdite: L’operatore (ovvero il proprietario dell’apparecchiatura nella maggior parte dei casi) che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Sanzioni Banca Dati FGAS: Le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Recupero di gas fluorurati a effetto serra: L’impresa che utilizza un contenitore di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, che prima dello smaltimento del contenitore non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Violazione degli obblighi in materia di certificazione: Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento ecc.. su impianti contenenti FGAS senza essere in possesso del pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. La sanzione è analoga anche per le imprese che affidano le suddette attività ad un’impresa che non è in possesso del pertinente certificato.
Violazione in materia di restrizioni all’immissione in commercio: Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso di certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria Da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. La sanzione è analoga anche per le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso di certificato. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Vi informiamo infine che con la nostra struttura A.S.Q. Modena Società Cooperativa, siamo disponibili ad assistervi sia per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla certificazione FGAS (sia lato impresa che persona), sia per quanto riguarda la Banca Dati FGAS (iscrizione, caricamento interventi e consulenza).