L’agenzia delle entrate, con l’ultima circolare (n. 14/E del 17/6/2019), ha fornito importanti chiarimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Di seguito riassumiamo quelli di interesse generale.

LA DATA DELLA FATTURA
Le fatture emesse dal 1° luglio 2019 devono indicare anche la data di effettuazione dell’operazione se questa è diversa dalla data di invio/trasmissione/consegna delle stesse fatture.
In base alle regole IVA, la data di effettuazione dell’operazione coincide con:

  • La data di consegna dei beni o di incasso del corrispettivo, per le cessioni di beni;
  • La data dell’incasso del corrispettivo, per le prestazioni di servizi.

In ogni caso, l’operazione è effettuata, quando viene emessa fattura prima della consegna o dell’incasso.
Per evitare modifiche al tracciato della fattura elettronica, che non prevede due campi dove poter indicare le due date diverse (effettuazione e invio), l’Agenzia ha chiarito che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
Questo perché, con la fatturazione elettronica, la data di invio/trasmissione è inequivocabilmente attestata dal passaggio del file attraverso lo SDI.
Per le fatture che possono ancora essere emesse in formato cartaceo o analogico, quando le due date non coincidono, occorrerà invece indicare sia la data di effettuazione che la data di invio/consegna.

I TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA IMMEDIATA
La fattura “immediata” deve essere inviata/trasmessa/consegnata entro 12 giorni dalla data di effettuazione (data fattura).
Il nuovo termine dei 12 giorni è stato introdotto dalla conversione in legge del cosiddetto “Decreto Crescita”. In precedenza, il termine per l’invio delle fatture era fissato in 10 giorni.
Esemplificando, a fronte di una cessione di beni effettuata in data 28 settembre 2019:

  • Se la fattura è “generata” e “trasmessa” lo stesso giorno, la data della fattura e la data di emissione coincidono (28 settembre 2019);
  • Se la fattura è “generata” lo stesso giorno (28 settembre 2019) e “trasmessa” entro i 12 giorni successivi (10 ottobre 2019), la data della fattura sarà comunque 28 settembre 2019;
  • Se la fattura è “generata” e “trasmessa” in uno qualsiasi dei giorni che intercorrono tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione 10 ottobre 2019, la data della fattura sarà sempre 28 settembre 2019.

I TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA DIFFERITA
Cessione di beni
Nel caso in cui le cessioni di beni risultino da un DDT o buono di consegna, la fattura può essere “generata” e “trasmessa” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna.
La data della fattura sarà quella dell’ultima consegna avvenuta nel mese o dell’ultimo giorno dello stesso mese.
Esemplificando, a fronte di tre cessioni avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cliente del DDT, si può generare una sola fattura che deve essere trasmessa entro il 15 ottobre 2019.
La data della fattura potrà essere 28 settembre 2019 (data ultima consegna) oppure 30 settembre 2019 (data fine mese).
Prestazione di servizi
Nel caso in cui, nel corso dello stesso mese siano INCASSATE più prestazioni, effettuate nei confronti dello stesso cliente e risultanti da documentazione idonea, può essere “generata” una sola fattura da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso.
Esemplificando, a fronte di tre prestazioni incassate nel corso del mese di settembre, si può generare una sola fattura che deve essere trasmessa entro il 15 ottobre 2019. La data della fattura sarà 30 settembre 2019.

ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE
Le fatture emesse devono essere annotate nel registro iva vendite nell’ordine della loro numerazione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento al mese di effettuazione.
Esemplificando, un soggetto con periodicità iva mensile, emette fattura con data 28 settembre 2019 e la trasmette l’8 ottobre 2019. L’annotazione sul registro vendite deve avvenire entro il 15 ottobre 2019, indicando la data della fattura (28 settembre 2019) perché la stessa deve concorrere alla liquidazione iva relativa al mese di settembre.

OPERAZIONI INTERNE SOGGETTE ALL’INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)
Per le operazioni soggette all’inversione contabile interna, la norma prevede che il committente integra il documento ricevuto aggiungendo l’imposta e provvedendo all’assolvimento della stessa.
Poiché l’obbligo di integrazione del documento non è stato abolito, l’agenzia suggerisce due soluzioni alternative:

  1. Emissione di una autofattura con i dati per l’integrazione e gli estremi della fattura ricevuta, da inviare allo SDI;
  2. Predisposizione di un documento da allegare al file della fattura ricevuta. Tale documento può essere costituito dalla copia cartacea della fattura ricevuta, debitamente integrata con l’imposta dovuta. Il documento può essere conservato in forma cartacea.

IMPOSTA DI BOLLO
Il pagamento dell’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.
L’Agenzia ha chiarito che concorrono al calcolo dell’imposta di bollo le fatture per le quali lo SDI ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento. Non è quindi rilevante la data della fattura.