Dal 1° luglio 2018 scatterà l’obbligatorietà dell’emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti delle filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.

Dal punto di vista tecnico, la fattura dovrà essere in formato XML, da inviare tramite Sistema di Interscambio in base alle specifiche tecniche ben definite in parte diverse da quelle relative alle fatture elettroniche da inviare alla pubblica amministrazione, che rimangono valide per le FatturePA.

Le cessioni di carburanti diverse da quelle prima elencate (ad esempio GPL o metano) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018 continueranno invece ad essere documentate con le modalità finora in uso, quindi con la fattura cartacea o la scheda carburante, nonostante quest’ultima sia stata formalmente abrogata dalla legge di bilancio del 2018 a far data dal 1 luglio 2018.

La fattura può essere predisposta con diverse modalità: con procedure web o tramite app predisposte direttamente dall’Agenzia delle entrate o tramite software privati.

Segnaliamo che CNA ha messo a disposizione un servizio modulato sulla base delle necessità delle singole imprese che va dalla predisposizione nel formato XML previsto, invio e recapito delle fatture elettroniche all’individuazione dei software più opportuni e della relativa formazione. Per ogni informazione in proposito è possibile contattare le sedi CNA.

Trasmissione della fattura
La fattura elettronica in formato XML è inviata al Sistema di Interscambio da parte del soggetto obbligato ad emetterla (cedente/prestatore), o da soggetto “intermediario” per suo conto, con una delle seguenti modalità:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC);
  • tramite servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (procedure web o “app”);
  • tramite un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet con servizio esposto tramite modello web service;
  • tramite un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Le ultime due modalità necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al Sistema di Interscambio. Il Sistema di Interscambio esegue controlli formali sulla fattura ricevuta. Se i controlli sono superati, la fattura si considera emessa e viene recapitata al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” che contiene anche la data di ricezione della fattura da parte del destinatario. Dal momento in cui la fattura elettronica è accettata dal Sistema di interscambio ogni modifica che deve essere apportata alla fattura stessa comporta l’emissione di una nota di debito/credito elettronica. Se, invece, i controlli non sono superati, viene recapitata al soggetto trasmittente una “ricevuta di scarto”, entro 5 giorni dall’invio con la necessità di apportare le correzioni segnalate. Il servizio CNA si occupa anche della trasmissione delle fatture secondo queste modalità.

Recapito della fattura
La fattura elettronica è recapitata dal Sistema di Interscambio al cessionario/committente, o ad un soggetto “intermediario” del cessionario/committente, tramite gli stessi sistemi previsti per la trasmissione.
Il cessionario/committente può scegliere un “indirizzo telematico” (PEC o “codice destinatario”) a cui far recapitare sempre le proprie fatture. La scelta viene fatta tramite un servizio di registrazione reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. In caso di registrazione di un indirizzo telematico prescelto, tutte le fatture elettroniche saranno inviate dal Sistema di Interscambio a tale indirizzo, a prescindere dal dato indicato dal cedente/prestatore in fase di emissione/invio della fattura. L’utilizzo del servizio di registrazione è consentito anche attraverso intermediari.

Se non viene prescelto un indirizzo telematico, nel file XML della fattura elettronica da parte del soggetto emittente deve essere compilato il campo “Codice destinatario” oppure il campo “PEC destinatario” oppure, nel caso di cliente privato, il campo “codice fiscale”.

Nei casi in cui non sia possibile il recapito al soggetto ricevente (esempio: casella PEC piena o canale telematico non funzionante) il Sistema di Interscambio rende sempre disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi il cedente/prestatore è comunque tenuto a comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura è a sua disposizione nell’area in questione. Questa comunicazione deve essere fatta con mezzi diversi dal Sistema di Interscambio e può quindi essere fatta anche mediante la consegna di una copia della fattura cartacea o inviata tramite mail.

Conservazione della fattura
Le fatture elettroniche emesse devono essere conservate elettronicamente. Per la conservazione elettronica ci si può avvalere del servizio di conservazione gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, previo accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo del servizio di conservazione reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate è consentito anche attraverso “intermediari” appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.

Dovrebbero essere conservate elettronicamente anche le fatture elettroniche ricevute per acquisti di carburante e per acquisti di operazioni relative a subappalti nei contratti di appalto pubblici. L’obbligo di emissione della fattura elettronica per queste tipologie di operazioni dovrebbe fare decadere la possibilità di considerare la fattura ricevuta come una documento cartaceo. Sul punto si attendono però ulteriori chiarimenti.

Data di emissione e data di ricezione della fattura
La data di emissione della fattura è quella indicata sulla fattura stessa. Ai fini dell’esigibilità dell’imposta non hanno quindi importanza data diverse (ad esempio: data di invio o di accettazione della fattura al Sistema di Interscambio). La data di ricezione della fattura, valida ai fini della detrazione dell’imposta, è diversa in base alle modalità di ricezione della fattura stessa. In caso di messa a disposizione della fattura nell’area riservata (perché non è stato possibile recapitare la fattura al codice destinatario o all’indirizzo PEC del destinatario) la data di ricezione della fattura è la data di presa visione della fattura stessa sul sito dell’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.

In caso di messa a disposizione della fattura nell’area riservata di cessionari/committenti privati o aderenti al regime dei minimi o al regime forfettario o al regime Iva agricolo esonerato, la data di ricezione della fattura è la data di messa a disposizione della fattura stessa. I cessionari/committenti appena citati non detraggono l’Iva sugli acquisti e quindi la data di ricezione non è influente per stabilire il momento in cui l’imposta diventa detraibile.

CESSIONI DI CARBURANTE
Come detto, l’obbligo di emissione di fattura elettronica dal 1° luglio 2018 riguarderà solo le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Le cessioni di carburanti diverse da quelle appena dette saranno interessate dall’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019. Analogamente, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, di impianti di riscaldamento, di attrezzi vari, dato che in questi casi non si tratta di acquisto di carburanti per motori per uso di autotrazione.

Dal 1° luglio 2018 le cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzare come carburanti per motori per uso autotrazione, effettuate nei confronti di soggetti privati, non documentate da fattura, dovranno essere coinvolte dal processo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate nei confronti di soggetti privati non hanno alcun obbligo di certificazione.

Indicazione targa e modello
In base alla normativa Iva non è obbligatorio indicare sulla fattura di cessione di carburante la targa e il modello del veicolo. Qualora tali dati dovessero essere riportati in fattura per necessità specifiche (esempio: richiesta rimborso accise) nel file XML della fattura elettronica sarà possibile inserire l’informazione relativa alla targa del veicolo e al tipo di mezzo.

Fatture che includono anche operazioni diverse
Se in una fattura, oltre alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, sono indicate anche altre operazioni (ad esempio interventi di riparazione effettuati dal soggetto che ha ceduto il carburante), dal 1° luglio 2018 sarà necessario comunque emettere la fattura in formato elettronico, che comprende anche le operazioni che non importerebbero l’obbligo di fatturazione elettronica qualora fossero documentate con una fattura a parte.

Fatture differite
In coerenza con la normativa Iva e analogamente a quanto avviene per le fatture cartacee, dal 1° luglio 2018 potrà essere emessa un’unica fattura elettronica riepilogativa delle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate nei confronti del medesimo soggetto, nello stesso mese solare, purché la fattura sia accompagnata da un documento (analogico o informatico) che contenga i requisiti tipici del documento di trasporto (data, generalità del cedente, generalità del cessionario, eventuale incaricato del trasporto, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti). La fattura elettronica differita deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. I buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, se riportano le informazioni necessarie, possono essere idonei documenti accompagnatori della fattura elettronica differita.

Registrazione del documento riepilogativo
Le fatture elettroniche emesse dal 1° luglio 2018 seguiranno le regole di registrazione previste per le fatture cartacee. Sarà quindi possibile registrate un documento riepilogativo per le fatture emesse di importo inferiore a 300 euro, anche per le fatture elettroniche.

Buoni benzina
Nel caso di emissione di buoni benzina la fattura elettronica sarà obbligatoria dal 1° luglio 2018 solo nei casi in cui l’emissione del buono è un’operazione rilevante ai fini Iva.

Peraltro, dal 1° gennaio 2019 l’emissione di “buoni” (anche benzina) dovrà seguire regole specifiche imposte dalla Direttiva UE 2016/1065, in base alla quale i buoni saranno classificabili o come buoni monouso o come buoni multiuso. In generale sarà da assoggettare ad Iva ogni trasferimento di un buono monouso, mentre il semplice trasferimento di un buono multiuso sarà fuori dal campo di applicazione dell’imposta.

DEDUCIBILITÀ DEL COSTO E DETRAIBILITÀ DELL’IVA
La deduzione del costo relativo all’acquisto dei carburanti e la detrazione dell’Iva relativa, sono ammessi solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciati quali carte di credito e di debito, carte prepagate, assegni bancari o postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, altri mezzi di pagamento elettronici previsti dalla normativa.

I contratti di netting consentono la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva relativa ai carburanti purché la cessione/ricarica della carta venga regolata con strumenti di pagamento tracciati.

Sono inoltre idonei a garantire la deducibilità del costo del carburante e la relativa detrazione Iva anche pagamenti effettuati dall’acquirente soggetto passivo in via mediata, a condizione che i pagamenti siano riconducibili ad una catena ininterrotta di pagamenti con strumenti tracciabili.

Esempio: rifornimento di carburante da parte di un dipendente per un’auto aziendale
La deduzione del costo e la detrazione dell’Iva sono consentite anche se il pagamento avviene con una carta di credito/debito/prepagata del dipendente, qualora l’importo gli venga rimborsato avvalendosi di una modalità tracciata (esempio: tramite bonifico unito alla retribuzione).

CESSIONI DI CARBURANTI DIVERSI
Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018 le cessioni di carburanti diverse da quelle di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, continueranno ad essere documentate con le modalità finora in uso. E’ comunque data la facoltà di emissione della fattura elettronica.

Le cessioni di carburanti per autotrazione, diverse da quelle di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione, effettuate nei confronti di soggetti privati, non hanno invece alcun obbligo di certificazione.

Dal 2019 anche le cessioni di questi carburanti dovranno invece essere documentate con fattura elettronica.

La deduzione del costo e la detrazione dell’Iva relativa alle spese per carburanti è ammessa solo se il pagamento avviene con mezzi tracciati, come sopra definiti.

PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI NELLA FILIERA DEGLI APPALTI PUBBLICI
L’obbligo di emettere fattura elettronica secondo le regole descritte nella parte relativa alla predisposizione, invio, recapito e conservazione della fattura elettronica è anticipato al 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto stipulato con una amministrazione pubblica. L’obbligo di emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2018 riguarda solo i rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto con la pubblica amministrazione e i soggetti di cui egli direttamente si avvale.

Sono esclusi gli ulteriori passaggi successivi.