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Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE): novità in vigore dal 9 novembre 2022

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Presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Il 24 ottobre il provvedimento dell’Autorità è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale quindi l’uso del FVOE dal 9 novembre sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.

Tre le principali novità, rispetto al sistema Avcpass precedente:

  1. la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori;
  2. il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento;
  3. verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati.

Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

Le opportunità offerte dal Fvoe vanno nella direzione di consentire alle Stazioni Appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara.

Per gli operatori economici, gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti verranno ridotti in modo rilevante.

 

Come funziona il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati Anac sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti.

Mediante il Fascicolo sono effettuati:

 

Che cosa consente il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)

Il Fascicolo consente:

  1. alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  2. agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  3. il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
  4. il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

Come utilizzare il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)

Di seguito le modalità:

  1. la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
  2. l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
    Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;
  3. in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico;
  4. in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE. L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.

 

Le incombenze per le stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:

  1. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale;
  2. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

 

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del FVOE.

 

Maggiori informazioni cliccare qui.

 

L’Ufficio Appalti è a disposizione per informazioni ed approfondimenti:
Pamela Michelini | tel. 059 418506 | pmichelini@mo.cna.it
Elisa Soffiati | tel. 059 418591 | esoffiati@mo.cna.it

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