Ricordiamo che a partire dal prossimo 13 dicembre 2016 entrerà in vigore l’obbligo di inserire in etichetta la tabella dei componenti nutrizionali, ai sensi delle disposizioni del Regolamento 1168/2011 UE. Questo obbligo riguarda i soli prodotti preconfezionati, non quelli venduti allo stato sfuso, salvo ulteriori provvedimenti dello Stato italiano.

Precisiamo però, che nel caso in cui venga indicato nel prodotto qualche informazione nutrizionale (come ad esempio “senza zucchero”), l’obbligo di inserire la tabella dei componenti nutrizionali diventa immediato.

Le tabelle nutrizionali (ex Art. 29 Reg.nto 1169/11 UE) devono essere strutturare nel seguente modo:

  • Valore energetico (kilocalorie)
  • Quantità di:

grassi
acidi grassi saturi
carboidrati
proteine
sale (si può indicare ulteriore indicazione se il sale è dovuto esclusivamente alla presenza di sodio)

È possibile integrare la tabella anche con le seguenti indicazioni:

acidi grassi monoinsaturi
acidi grassi polinsaturi
polioli
amido
fibre
sali minerali o le vitamine

Riportiamo di seguito gli alimenti per i quali non esiste l’obbligo di applicazione dell’etichettatura nutrizionale

  • i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  • i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  • le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
  • le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
  • il sale e i succedanei del sale;
  • gli edulcoranti da tavola;
  • i prodotti contemplati dalla direttiva 19999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
  • le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
  • gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
  • gli aromi;
  • gli additivi alimenti;
  • i coadiuvanti tecnologici;
  • gli enzimi alimentari;
  • la gelatina;
  • i composti di gelificazione per marmellate;
  • i lieviti;
  • le gomme da masticare;
  • gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
  • gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono al consumatore finale.

Al riguardo, siamo in attesa di ulteriori specifiche da parte del MISE Roma.

Per quanto riguarda la vendita dei prodotti alimentari attraverso impianti di distribuzione automatica di alimenti e bevande, i prodotti che vengono venduti allo stato sfuso sono al momento esenti da qualsiasi indicazione nutrizionale.

È necessario comunque predisporre un registro dove prodotto per prodotto dovranno essere indicati denominazione dell’alimento ed elenco degli ingredienti con in evidenza gli allergeni.

Per quanto riguarda i prodotti venduti allo stato preconfezionato, l’unico problema che si pone è quello dove il consumatore deve conoscere l’elenco degli ingredienti con i relativi allergeni prima di comprare il prodotto. Questo, attraverso un’apparecchiatura di distribuzione automatica di alimenti e bevande, non è possibile.

Si attendono al riguardo indicazioni ministeriali della durata di armonizzazione tra la vigente e previgente normativa in materia di etichettatura degli alimenti, che però è ancora in corso di elaborazione.