Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute relativamente agli obblighi previsti per gli utilizzatori delle apparecchiature laser di classe 3b e 4, si riepilogano a seguire le norme di riferimento per i centri estetici che utilizzano le attrezzature.

Com’è noto, l’elenco allegato al decreto interministeriale 206/2015 (visionabile qui) prevede tra gli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista, alla scheda 21b, il “laser estetico defocalizzato per depilazione”.

La stessa scheda indica – tra le prescrizioni relative alle modalità di applicazione, di esercizio e cautele d’uso – che il trattamento con l’apparecchiatura in questione “deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza che per gli aspetto dei trattamenti stessi”. Nella pratica, la formazione sull’utilizzo è normalmente demandata al costruttore, che la organizza autonomamente.
Pur non essendo previsto un programma specifico per la figura dell’operatore laser, è auspicabile che il corso organizzato dal fornitore laser comprenda argomenti riguardanti le metodiche di trattamento, la definizione dei parametri base dell’apparecchiatura laser  il loro significato. È inoltre fondamentale che vengano illustrati tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e le relative norme di riferimento da osservare per un corretto uso dell’apparecchiatura laser.

Alla luce i tali indicazioni, è opportuno che la durata minima del corso non sia inferiore a otto ore. L’ottenimento dell’attestato di operatore laser rilasciato dal costruttore è legato al superamento di una verifica scritta da parte del fornitore del corso. E’ opportuno che il fornitore conservi la documentazione relativa al corso effettuato e l’esito della verifica utile, nel caso di contestazioni, a dimostrare la competenza dell’operatore.

Le aziende fornitrici laser per epilazione devono rilasciare la dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura, secondo quanto previsto dalla scheda 21b, nell’ambito della quale devono essere riportate le nome di riferimento utilizzate per la verifica dei requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica dell’apparecchiatura.

Inoltre – in materia di sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali – il D-Lgs 81/08 ha stabilito per la valutazione dei rischi e le misure di tutela conseguenti, il datore di lavoro debba fare ricorso a personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia.

 

Cosa bisogna fare per usare il Laser in sicurezza

La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali dev’essere elaborata da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia (ad esempio un Tecnico Sicurezza Laser).

La valutazione del rischio deve contenere una valutazione sui rischi diretti (radiazione diretta, radiazione diffusa, riflessioni) sui rischi indiretti (elettrico, incendio ecc…) e una valutazione della tipologica di DPI adatti per quel laser e della loro stabilità (non è infrequente che i DPI dati dalle aziende venditrici non siano quelli adatti).

A seguito della valutazione, devono essere riviste alcune misure se in precedenza non erano state implementate, quali ad esempio la presenza di microswitch alla porta di ingresso nella sala laser, la segnaletica luminosa all’esterno, la corretta progettazione elettrica e ricordando che la sala LASER è equiparata ad un ambiente ad uso medico, con tutte le sue caratteristiche specifiche, l’obbligo di manutenzione periodica dell’impianto elettrico e delle apparecchiature elettromedicali, nonché di verifica periodica biennale dell’impianto di terra.

Inoltre tutti coloro che utilizzano/detengono laser di classe 3 o 4 devono avvalersi di un Tecnico Sicurezza Laser (TSL) o di Addetto alla sicurezza laser (ASL), a seconda dell’ambito in cui è presente il laser, responsabile dell’uso in sicurezza dello stesso.

Ricapitolando:

  • Valutazione del rischio
  • Implementazione misure di prevenzione e protezione necessarie
  • Formazione e informazione operatori laser
  • Uso di idonei dispositivi di protezione individuale
  • Nomina di un addetto TSL

 

Per chi volesse approfondire l’argomento o semplicemente raccogliere ulteriori informazioni in merito a:

1. Radiazioni Ottiche Artificiali in campo estetico: documentazione richiesta e sottoposta a verifica in caso di controlli quali ad esempio

  • Attestati di formazione dei lavoratori (ROA);
  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con allegata relazione specifica e dettagliata sui rischi da Radiazioni Ottiche Artificiali(ROA);
  • Procedure di sicurezza;
  • Nomina addetto sicurezza laser;
  • Evidenza sui controlli effettuati sul laser;
  • Verifiche, procedure su allineamento etc.;
  • Relazione anonima e collettiva del Medico Competente (almeno idoneità iniziale).

2. Sorgenti laser

  • Applicazioni mediche e mediche per uso estetico;
  • Applicazioni per uso estetico (depilazione).

Il  D.Lgs.81/2008 al capo V del Titolo VIII stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Il datore di lavoro valuta tutti i rischi tra cui quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da analizzare le misure di prevenzione collettiva e individuale attivate o da attivare per eliminare o ridurre al minimo il rischio da radiazioni ottiche artificiali (verificando l’idoneità degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in uso, la formazione del personale, la nomina di un tecnico sicurezza laser ecc.).

La valutazione dei rischi è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

 

A chi mi posso rivolgere?

ASQ Modena Società Cooperativa è a vostra disposizione per un eventuale analisi per verificare la regolarità della sua azienda in merito a “Radiazioni Ottiche Artificiali” (consulta la locandina per scoprire i loro servizi).

Informazioni e richieste preventivo e/o consulenza contattare: Rossi Claudio (asq.rossi@mo.cna.it) oppure Sola Laura (asq.sola@mo.cna.it).

Oppure puoi contattare: Maria Luisa Burani (burani@mo.cna.it – 348/1226647)