Cosmetici irregolari? Ecco il regime sanzionatorio.
Con il D.Lgs. 204/2015, è stata emanata la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del Reg. N°1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Le violazioni sanzionate corrispondono ad irregolarità di composizione e contenuto dei cosmetici, a violazioni di etichettatura o non legittimità di dichiarazioni e “claim” utilizzati per presentare le caratteristiche dei cosmetici. Le sanzioni si applicheranno in misura diversa ai responsabili della fabbricazione, ai distributori ed a chi commercializza cosmetici. Anche la messa in commercio di cosmetici a proprio marchio, pur non trattandosi del fabbricante potrà essere oggetto di sanzioni ed i centri di estetica che utilizzano tali soluzioni dovranno agire secondo il Reg. Ue.1223/2009.
Attenzione nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti, perché diciture o immagini che attribuiscano ai prodotti caratteristiche o funzioni che in realtà non possiedono, potranno essere sanzionabili.
Sarà punita anche l’impresa che non garantisca l’accesso da parte del pubblico alle informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico.
Apparecchi Elettromeccanici per l’Attività di Estetista. Pubblicato il Decreto che modifica quello del 12 maggio 2011, n. 110
Sono state aggiornate alcune modalità d’uso delle apparecchiature e, in particolare, per gli apparecchi che erogano trattamenti di calore (Scheda n.13), anche tramite correnti di radiofrequenza, sono stati sviluppati criteri e cautele d’uso più dettagliate. Per la fotodepilazione (Scheda n.16) sono stati estesi i valori consentiti sulle lunghezze d’onda più alte (bassa frequenza), passando dai precedenti limiti di 1.100 a 1.200 nanometri, con un range di temperatura per il raffreddamento della pelle, esteso da 5°C a 15 °C. Tutte le apparecchiature vanno usate esclusivamente su “soggetti consenzienti ed informati circa la finalità dei trattamenti, risultati, controindicazioni”. Infine, è stata introdotta una nuova Scheda (la n. 23) relativa al Dermografo per micropigmentazione.
Responsabile Tecnico nelle attività di Acconciatura ed Estetica
E’ stato nuovamente ribadito dal Ministero l’obbligatorietà della presenza del Responsabile Tecnico nelle imprese del settore. Alcuni controlli nelle settimane scorse in alcune province dell’Emilia Romagna hanno portato alla luce situazioni irregolari e alle conseguenti sanzioni.
E’ in corso di discussione all’interno dell’Assemblea legislativa regionale il progetto di legge sull’organizzazione degli esercizi farmaceutici. Alcuni punti ci trovano in netto disaccordo e, nei giorni scorsi – in audizione presso la competente Commissione Regionale – la CNA ha ribadito le forti criticità evidenziate in merito alla formulazione proposta del titolo IV (art. 16) di cui al citato progetto di legge.