Le disposizioni sull’obbligo dell’emissione delle fatture in formato elettronico prevedono alcuni esoneri, tra cui i soggetti che hanno optato per il regime agevolato di cui alla L. 398/91, alle seguenti condizioni:

  1. gli enti che nell’anno precedente hanno realizzato proventi di natura commerciale non superiori a euro 65.000 sono esonerati dall’emissione delle fatture in formato elettronico, (ma continueranno ad emetterla in formato cartaceo);
  2. gli enti che hanno realizzato, nell’anno precedente, proventi superiori a euro 65.000 devono assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario/committente (autofattura).

Nulla è variato, invece, rispetto all’obbligo dell’emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Precisando che questo esonero è una scelta, e non un obbligo, è il caso di fare alcune considerazioni pratiche. Innanzitutto, nonostante l’esonero possa apparire un’agevolazione, esso presenta diverse criticità operative, soprattutto a causa da numerosi dubbi sulla sua applicabilità e sui soggetti in capo ai quali ricadono gli obblighi previsti:

  • i cessionari/committenti avranno così un ulteriore obbligo di emettere una “autofattura”
  • gli enti che sceglieranno di non emettere fattura elettronica dovranno comunque assolvere all’obbligo di numerare e conservare tutte le fatture passive (cioè quelle ricevute), in modalità cartacea o elettronica

Le associazioni e società senza scopo di lucro (NON sportive), le pro loco, le bande, i cori e le compagnie filodrammatiche, a partire dalla data dell’entrata in vigore del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e dopo l’autorizzazione della Commissione Europea sul Codice del Terzo settore, non potranno più optare per il regime di cui alla L. 398/91. In altre parole, a partire dal 2020 questi soggetti non saranno comunque esonerati dalla emissione della fattura elettronica. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, invece, continueranno ad applicare il regime L. 398/91.

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