L’INPS ha fornito ieri, martedì 28 dicembre, le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro privati che abbiano conseguito, entro il 31 dicembre 2022, la certificazione della parità di genere di accedere al nuovo esonero contributivo.

L’incentivo spetta, nel limite massimo di 50.000 euro annui, in misura non superiore all’1% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (e che può essere oggetto di sgravio) ed è fruito, riparametrato su base mensile (4.1666,66 euro), in riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere, fatta salva l’eventuale revoca della stessa.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, è necessario che il datore di lavoro non abbia ricevuto provvedimenti di sospensione da parte dell’INL per violazione dell’obbligo di presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

Essendo rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato, l’esonero non costituisce aiuto di Stato.

Ai fini dell’ammissione all’esonero, nel periodo 27 dicembre 2022 – 15 febbraio 2023, deve essere inoltrato all’INPS il modulo di istanza on-line “PAR_GEN”, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive ammesse sarà attribuito il C.A. “4R”.

Poiché l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, nell’ipotesi in cui dette risorse risultino insufficienti a fare fronte a tutte le istanze presentate, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti considerati, così da favorire il più ampio accesso alla misura.

Per la fruizione dell’esonero contributivo i datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell’istanza, la quota di esonero spettante, valorizzando:

  • nell’elemento < CausaleACredito > di < AltrePartiteACredito > di < DenunciaAziendale >, il codice causale di nuova istituzione “L238” e
  • nell’elemento < ImportoACredito > l’importo dell’esonero da conguagliare.

Per il recupero delle mensilità pregresse – dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l’esposizione del corrente – i datori di lavoro valorizzeranno:

  • nell’elemento < CausaleACredito > di < AltrePartiteACredito > di < DenunciaAziendale > il codice causale di nuova istituzione “L239” e
  • nell’elemento < ImportoACredito > il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Seguiranno approfondimenti.