L’INPS ha fornito le istruzioni operative per applicare l’esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri.

L’esonero contributivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del lavoratore e spetta a tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori e appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità, nonché dell’interdizione post partum. Anche se la norma fa riferimento esclusivamente al rientro delle lavoratrici dal congedo di maternità, l’INPS precisa che l’esonero può comunque trovare applicazione, a partire dal rientro effettivo al lavoro, anche quando la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa dopo il congedo di maternità. Si può concludere che:

  • se il congedo parentale viene fruito senza interruzione rispetto al congedo obbligatorio, anche se non completamente esaurito, il computo del 12 mesi di decorrenza dell’esonero slitta al primo giorno di rientro effettivo successivo al congedo parentale;
  • viceversa, laddove il congedo parentale venga fruito con interruzioni rispetto al congedo obbligatorio, ossia dopo il rientro effettivo della lavoratrice al termine del congedo obbligatorio stesso, non si determina alcuna sospensione dei 12 mesi di durata dell’esonero, che decorrono in ogni caso dalla data del primo rientro effettivo.

L’esonero spetta per 1 anno, ossia 12 mensilità, dal rientro della lavoratrice e trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati ed instaurandi, a prescindere dalla tipologia: apprendistato, lavoro a chiamata, in somministrazione, in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, anche lavoro domestico (con riferimento al quale l’INPS si riserva di fornire specifiche istruzioni).

Ai fini di poter applicare l’esonero occorre che il rientro effettivo dal lavoro della lavoratrice avvenga nel periodo dal 1° gennaio 2022 entro il 31 dicembre 2022.

Il beneficio risulta cumulabile con l’esonero 0,80% sulla quota dei contributi IVS, incrementato dell’1,2% da luglio 2022.

Poiché l’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici, non rientra nella nozione di aiuto di Stato. Inoltre, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, né al possesso del DURC.

Si evidenzia che l’INPS non ha chiarito come gestire i rientri delle lavoratrici nel corso del mese. In mancanza di indicazioni, si ritiene di considerare – ai fini del calcolo dell’agevolazione – sempre il mese intero.

L’INPS non ha fornito indicazione in relazione alle lavoratrici cessate di ditte attive. Tenuto conto che il datore di lavoro è il solo titolare del rapporto assicurativo con INPS, si ritiene che lo stesso sia chiamato a riconoscere l’esonero contributivo, con riferimento ai periodi arretrati, anche a favore delle lavoratrici che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima delle istruzioni di prassi dell’INPS.

Quanto sopra, anche in considerazione della rilevanza degli importi che potrebbero scaturire dall’applicazione dell’agevolazione per i mesi pregressi. In applicazione dei principi di carattere generale, si ritiene che il datore di lavoro debba rielaborare il LUL per erogare le spettanze al lavoratore e ridefinire il conguaglio fiscale e i conseguenti adempimenti di sostituto di imposta. Per quanto riguarda, invece, le ditte cessate si ritiene di non dover effettuare alcuna attività di recupero dell’esonero.