Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche (730 o Unico PF) che hanno effettuato erogazioni liberali nei confronti di ONLUS, ODV, APS e di altri enti, i soggetti riceventi devono inviare i dati relativi a dette erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dei dati diventa obbligatoria per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiore a 220.000 euro.
La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute riguarda quindi:
- le ONLUS iscritte nell’anagrafe unica presso la Direzione Regionale delle Entrate
- le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte o migrate nel RUNTS
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D Lgs. 42/2004
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM (si veda, da ultimo, il DPCM 29.7.2019)
Le erogazioni da comunicare sono solo quelle effettuate in denaro e attraverso mezzi di pagamento tracciabili (banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili” quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
NB: Se la persona fisica erogante non ha indicato il proprio codice fiscale, la somma donata NON deve essere comunicata; rimane la facoltà di rintracciare tale dato volontariamente.
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate è telematica e deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento nei seguenti modi:
- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (come CNA).
Per ogni donatore si devono trasmettere il codice fiscale e l’importo versato nell’anno di riferimento.
Trattandosi di una trasmissione obbligatoria, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati è soggetta all’applicazione di una sanzione pari a 100,00€ per ogni comunicazione.
Gli uffici di CNA sono a disposizione per raccogliere e trasmettere tali dati, in via telematica, in qualità di intermediario. Per usufruire di questo servizio, è possibile contattare la propria sede di riferimento entro il 26 febbraio 2025.