Per l’anno 2020, le A.P.S., le O.D.V. e le ONLUS, che risultano iscritte nei relativi registri, possono approvare il bilancio entro il prossimo 31 ottobre 2020. E’ quanto prevede il Decreto Cura Italia che, in deroga alle previsioni di legge, regolamenti o statuti, dispone la possibilità di posticipare le assemblee di approvazione del rendiconto o bilancio annuale entro il 31 ottobre 2020 per tali enti (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e le ONLUS) che dovrebbero approvare il proprio rendiconto o bilancio nel periodo ricompreso tra il 01 febbraio 2020 – 31 luglio 2020.

Cosa succede agli altri enti non commerciali non iscritti nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche?

Le norme che regolano gli enti non commerciali in generale (es. le associazioni culturali, ricreative, le fondazioni, le associazioni sportive ecc.) stabiliscono solo l’obbligo di approvare il bilancio (o rendiconto) annualmente, ma non stabiliscono un termine entro cui questo atto debba essere compiuto; la data entro cui occorre approvare il rendiconto o il bilancio, viene normalmente indicata nel loro specifico statuto sociale.
Il D.L.18/2020, per questo motivo, non interviene disponendo, per questi enti “diversi”, un differimento dei termini di approvazione del rendiconto, ma è certamente impossibile che essi possano rispettare i termini previsti nei propri statuti. A causa dello stato di emergenza sanitaria, e delle conseguenti limitazioni imposte dalle autorità, tra le quali il divieto di assembramenti, le assemblee non potranno essere convocate. L’organo amministrativo (Consiglio Direttivo) deve perciò provvedere, con un apposito verbale di riunione, a disporre il rinvio del termine dell’approvazione motivandolo con i divieti imposti dalla legge oppure stabilire che l’assemblea si tenga con un sistema di videoconferenza. Tale modalità è normata dall’art. 73 comma 4 del D.L. 7 marzo 2020 n. 18, che prevede per le società in genere compreso le associazioni private riconosciute e non riconosciute, la possibilità di riunire gli organi collegiali in videoconferenza; ciò anche se tale modalità non sia regolamentata dallo statuto, purché vengano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati.
Sarà necessario individuare dei sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, ma questa modalità non potrà essere seguita dalla maggioranza delle associazioni che hanno un numero considerevole di associati. Si ritiene, pertanto, che si possa ben giustificare il mancato rispetto delle disposizioni statutarie, se il termine per approvazione del rendiconto ricada nel periodo di vigenza delle limitazioni (fino al 3 aprile) e comunque nel periodo emergenziale (fino al 31 luglio).

Per maggiori dettagli contattare Paola Nizzi, responsabile CNA No Profit – cell. 348 3422138 – pnizzi@mo.cna.it