L’art. 5 del Codice del Terzo Settore elenca 26 ambiti di attività di interesse generale che devono essere svolte dagli Enti del Terzo Settore, in via esclusiva o principale. L’articolata interpretazione delle suddette attività è stata oggetto di uno studio da parte del Consiglio Nazionale RUNTS, il quale ha prodotto e consegnato uno specifico documento di indirizzo al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali. Il Ministero ha quindi pubblicato la Nota del 4 agosto 2022, nella quale sono state esaminate alcune attività dell’elenco.

La Nota parte dal principio che “fare il bene” a qualcuno o per qualcosa è il requisito “cardine” dei soggetti che operano nel cosiddetto “Terzo Settore”, ma non tutte le attività di interesse generale (Cioè per perseguire il bene collettivo) sono anche di interesse sociale.

Nello specifico, per 4 ambiti tra le 26 attività, la definizione prevede che esse siano anche di interesse sociale o di particolare interesse sociale. Si tratta di 4 attività presenti nell’art. 5 del D.lgs.171/2017 che devono possedere il citato requisito:

  • lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  • lett. k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • lett. h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per quanto riguarda la lett. d) per l’attività della formazione ed educazione viene individuato un criterio di destinazione (associati e loro familiari, giovani, lavoratori, soggetti fragili, volontari e ai lavoratori degli E.T.S.); le attività culturali con finalità educativa possono spaziare nelle varie forme della cultura, fra cui cinema, teatro, musica, arti figurative e coreutiche, letteratura, alimentazione, studio assistito, esercitate sia all’interno dei luoghi preposti all’istruzione primaria e secondaria che nei luoghi in cui opera l’ E.T.S.

A queste vanno aggiunte quelle presenti nei percorsi didattici, come ad esempio le attività linguistiche, informatiche, sportive, musicali, ecc., o quelle svolte in convenzione con altri Enti Pubblici.

Per quanto concerne la lett. i) vanno fatte due distinzioni:

  • le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (cioè tutte le altre 22 attività) sono considerate dal legislatore di interesse generale e quindi sociale, in modo insito;
  • le attività culturali, artistiche e ricreative devono invece essere di interesse sociale (requisito supplementare) in quanto devono rivelare l’attitudine a svolgere una funzione sociale in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, peculiarità degli E.T.S.

Anche per questo tipo di attività viene utilizzato inoltre il criterio di destinazione: associati e loro familiari, persone e famiglie in contesti di aggregazione, lavoratori e volontari, categorie fragili, ecc., convenzioni con gli Enti Pubblici.

Le attività turistiche di cui alla lett. k) devono soddisfare in via diretta e prevalente l’interesse sociale; si tratta dell’organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, in “una visione umanistica e sociale del turismo”, anche in presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori.

Anche per queste attività è importante il criterio di “destinazione”, cioè l’identificazione dei gruppi di beneficiari.

In riferimento alla lett. h) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, si deve verificare in relazione all’oggetto stesso della ricerca, che deve consentire un beneficio sociale per la collettività.

È scontato che ogni ricerca scientifica sia di interesse sociale, ma per un E.T.S. è rafforzato il concetto di particolare interesse sociale.

Nella Nota ministeriale viene fornito un’elencazione dei classici ambiti di ricerca (prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie, studio delle malattie, ecc..) a cui però vengono aggiunti nuovi campi di ricerca, quali ad esempio la ricerca su supporti a prese di decisione di persone con disabilità intellettiva e percorsi per la loro autonomia, ricerca sui fenomeni migratori, i diritti umani, e prevenzione in materia ambientale, ecc.

Ma in conclusione la Nota afferma che rientrino nella “ricerca scientifica di particolare interesse sociale”, tutte le attività di ricerca relative agli ambiti di intervento delle 26 attività o attività che ne favoriscano lo sviluppo.

 

N.B. Si invitano gli enti iscritti nel RUNTS che abbiano nel proprio statuto previsto lo svolgimento di una o più delle suddette 4 attività, ad approfondire l’argomento, leggendo attentamente la Nota del Ministero che alleghiamo.

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